Cassazione Penale, Ordinanza n. 28057/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. Il primo motivo denunciava violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di evasione, sostenendo in sostanza che l'imputato non avrebbe sentito il suono del citofono e quindi non avrebbe avuto consapevolezza dell'intervento richiesto, con conseguente mancanza degli elementi costitutivi del reato. Il secondo e il terzo motivo censuravano invece l'omessa esclusione della recidiva e la mancata rideterminazione in senso più favorevole del trattamento sanzionatorio, anche sotto il profilo del giudizio di bilanciamento tra circostanze.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo sostanzialmente reiterativo di una censura già esaminata e correttamente respinta dal giudice di merito sulla base delle risultanze probatorie, che avevano escluso la fondatezza della tesi difensiva circa il mancato avvertimento del citofono e confermato l'integrazione di tutti gli elementi del delitto di evasione. I motivi relativi a recidiva e trattamento sanzionatorio sono stati reputati manifestamente infondati, poiché la motivazione di merito è stata ritenuta completa e priva di vizi sindacabili in cassazione, avendo dato conto dei criteri adottati per il riconoscimento della recidiva, per la quantificazione della pena e per il bilanciamento delle circostanze. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice del delitto di evasione, ritenuta integrata in base alle risultanze probatorie valorizzate dal giudice di merito
richiamata implicitamente tramite la recidiva; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione di merito sul suo riconoscimento
richiamata implicitamente in relazione ai criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio e della pena
richiamato implicitamente in relazione al giudizio di bilanciamento tra circostanze, ritenuto adeguatamente motivato
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la censura che si limiti a riproporre questioni di fatto o argomentazioni già vagliate e respinte dal giudice di merito con motivazione logica e coerente.
- La contestazione della responsabilità per evasione non può essere accolta quando il giudice di merito abbia accertato, sulla base delle prove, la piena integrazione degli elementi costitutivi del reato, inclusa la consapevolezza dell'ordine o dell'invito a rientrare.
- Le doglianze sulla recidiva e sul trattamento sanzionatorio sono infondate in sede di legittimità quando la sentenza impugnata esponga in modo puntuale i criteri seguiti per il riconoscimento della recidiva, per la determinazione della pena e per il bilanciamento delle circostanze, senza vizi logici o giuridici.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito della valutazione probatoria se la motivazione della sentenza impugnata è completa, esaustiva e immune da vizi denunciabili nei limiti del giudizio di legittimità.
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