Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27252/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia trae origine da una vicenda immobiliare complessa. Con scrittura privata del 18 febbraio 1992 una parte del terreno era stata venduta pro quota a due gruppi di soggetti, con impegno a costituire entro sei mesi una società di capitali nella quale conferire i rispettivi diritti sul bene, al fine di sottrarlo a possibili iniziative espropriative del Comune. Secondo una delle parti, gli acquirenti non avevano adempiuto a tale obbligo; nel frattempo, con atto del 21 novembre 1992, la venditrice e la controparte avevano trasferito il terreno a una società poi ritenuta intestataria fittizia. In primo grado i convenuti avevano chiesto, in via riconvenzionale, l’accertamento della simulazione dell’atto del 21 novembre 1992 e il riconoscimento del loro diritto alla stipula in forma pubblica del trasferimento e alla divisione del bene; il Tribunale aveva dichiarato la simulazione assoluta dell’intera compravendita. In appello, il successore della società intestataria fittizia aveva censurato la decisione per ultrapetizione, sostenendo che la domanda riconvenzionale riguardasse solo la porzione di terreno già oggetto della scrittura del 18 febbraio 1992 e non anche l’intero contenuto dell’atto del 21 novembre 1992. La Corte d’appello aveva però dichiarato inammissibile il motivo per asserita novità ex art. 345 c.p.c. Il ricorso per cassazione è stato affidato a un unico motivo: violazione degli artt. 100, 112 e 345 c.p.c. e dell’art. 1414, comma 2, c.c., assumendo che sia il Tribunale sia la Corte territoriale avessero travalicato il petitum pronunciando sulla simulazione dell’intero contratto, mentre la domanda riconvenzionale era limitata alla sola porzione di bene nella disponibilità dei convenuti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha rilevato, esaminando direttamente gli atti processuali per la natura di error in procedendo, che la domanda riconvenzionale di simulazione era in realtà limitata alla porzione di terreno già trasferita con la scrittura del 18 febbraio 1992 e che anche le adesioni delle altre parti si riferivano a tale domanda parziale. Ne consegue che la Corte d’appello aveva errato nel qualificare la censura come domanda nuova ex art. 345 c.p.c. e nel non cogliere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo il giudice di primo grado dichiarato la simulazione dell’intero atto anziché della sola parte controversa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma non costituisce il fulcro della decisione; la Corte decide sulla corretta delimitazione del thema decidendum e sul rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda; la declaratoria di simulazione non poteva estendersi all'intero contratto se la domanda era solo parziale

  • art. 345 c.p.c.

    il divieto di domande nuove in appello non era pertinente, perché il motivo di gravame non introduceva una nuova domanda ma denunciava l'erronea estensione della pronuncia di primo grado rispetto alla domanda originaria

  • art. 1414, comma 2, c.c.

    richiamato come norma sostanziale sulla simulazione, rispetto alla quale la pronuncia doveva restare nei limiti della simulazione dedotta in giudizio

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    indicato come base del motivo di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale; la Corte interviene perché l'errore riguarda la qualificazione della domanda e la corrispondenza tra chiesto e pronunciato

Massime di principio

  • In presenza di una domanda di simulazione formulata in termini parziali, il giudice non può estendere d'ufficio la declaratoria all'intero atto negoziale se il petitum e la causa petendi riguardano soltanto una specifica porzione dell'operazione.
  • La verifica del contenuto effettivo della domanda proposta in primo grado, quando si denunci un error in procedendo, può essere compiuta direttamente dalla Corte di cassazione mediante esame degli atti di causa.
  • Il motivo di appello che censuri l'ultrapetizione del primo giudice non integra domanda nuova se mira soltanto a circoscrivere la decisione entro i limiti della domanda originaria.
  • La dichiarazione di inammissibilità per violazione dell'art. 345 c.p.c. è erronea quando il gravame non introduce un thema decidendum diverso, ma denuncia la non coincidenza tra domanda proposta e decisione resa.
  • Le adesioni o le difese delle parti rispetto a una domanda di simulazione devono essere lette in relazione all'esatto contenuto della domanda medesima; non possono ampliare tacitamente il petitum oltre i limiti in cui esso è stato introdotto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.