Sentenza del 29/02/2024 n. 59 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva irrogato al CL, per gli anni d’imposta 2013, 2014 e 2015, sanzioni pari al 100% dell’IVA ritenuta dovuta, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.Lgs. 471/1997, per non avere regolarizzato operazioni senza fattura. Secondo l’Ufficio, i contributi erogati all’ASD PC per la gestione dell’impianto sportivo comunale erano corrispettivi di prestazioni di gestione e manutenzione, imponibili ai fini IVA. Il CL sosteneva invece che fossero sovvenzioni destinate a favorire la gestione dell’impianto e la promozione dello sport, senza un rapporto sinallagmatico. La CTP di Udine aveva accolto i ricorsi e annullato gli atti; l’Agenzia ha appellato le tre decisioni, riunite per connessione.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria ha rigettato gli appelli dell’Agenzia e confermato le sentenze della CTP di Udine. Ha ritenuto che gli obblighi dell’ASD di gestire e mantenere l’impianto fossero funzionali alla concessione e all’interesse pubblico, ma non costituissero prestazioni specifiche rese al CL in cambio dei contributi. Le somme, non commisurate a una controprestazione o ai relativi costi, avevano natura di incentivo o sovvenzione e non di corrispettivo imponibile; non ricorrevano quindi i presupposti per applicare al CL la sanzione per omessa regolarizzazione. Le spese del grado sono state compensate, in ragione della particolarità della fattispecie e delle questioni interpretative.
Norme richiamate
Art. 6, comma 8, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
«il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempre che non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità»
La sanzione presuppone l’acquisto di beni o servizi in un’operazione soggetta a fatturazione e l’omessa regolarizzazione da parte del committente. Nel caso deciso, mancando un corrispettivo per una prestazione resa all’ente, non sussisteva il presupposto per applicare la norma al CL.
Art. 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
«Le somme di denaro promesse dal CL nella convenzione rappresentano un incentivo economico affinché l'ASD concessionaria possa utilizzare l'impianto per i propri scopi, così realizzando, anche le finalità perseguite dall'Ente territoriale. La convenzione, all'articolo 7, precisa che l'"intervento contributivo" viene erogato per la "gestione della struttura e per l'esercizio dell'attività sportiva giovanile"; la gestione della struttura e la promozione dell'attività sportiva rappresentano le motivazioni dell'erogazione (liberale) e non il corrispettivo per l'erogazione di specifiche prestazioni richieste all'associazione in contropartita di tale contribuzione.»
Ai fini della qualificazione IVA, la concessione di un impianto e gli obblighi di gestione connessi non rendono automaticamente il contributo un corrispettivo. Occorre una relazione diretta tra la somma e una specifica prestazione resa in contropartita; qui la Corte ha escluso tale rapporto.
Art. 13, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
«L'affermazione dell'Ufficio secondo il quale l'erogazione avrebbe consentito all'ASD l'applicazione di prezzi più bassi rispetto a quelli di mercato, non è valorizzabile nel senso di ritenere la natura negoziale del rapporto concessorio alla stregua di un appalto di servizi caratterizzato dal requisito della sinallagmaticità delle prestazioni nel rapporto tra il CL e la ASD, ma rileverebbe, semmai, sotto il profilo dell'eventuale tassazione della somma versata all'associazione quale integrazione del prezzo/tariffa applicata all'utenza, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 13 del D.P.R. 633/72»
Un contributo pubblico può rilevare, in ipotesi, come integrazione del prezzo pagato dagli utenti e incidere sulla base imponibile delle operazioni dell’associazione; ciò non dimostra però, da solo, che il contributo sia il corrispettivo di un servizio reso dall’associazione all’ente erogante.
Massime di principio
- La presenza di obblighi di gestione, manutenzione e rispetto di tariffe in una concessione di bene pubblico non prova, da sola, l’esistenza di un servizio reso all’ente dietro corrispettivo: tali obblighi possono essere funzionali alla tutela del bene e alla realizzazione di finalità pubbliche.
- Per qualificare una sovvenzione come corrispettivo IVA occorre verificare se vi sia un nesso diretto tra importo erogato e prestazione specifica dovuta al soggetto finanziatore. Sono rilevanti la causa concreta dell’erogazione, la disciplina convenzionale e l’eventuale correlazione con prestazioni e costi; il solo vincolo di destinazione delle somme non basta.
- La gestione dell’impianto da parte dell’associazione e i prezzi riscossi dagli utenti non trasformano automaticamente il contributo comunale in corrispettivo dovuto al Comune. Un possibile effetto del contributo sul prezzo o sulla base imponibile delle prestazioni verso gli utenti è questione distinta dalla sussistenza di un rapporto sinallagmatico tra ente e associazione.
- La sanzione per omessa regolarizzazione della fattura presuppone che il committente abbia acquistato un bene o un servizio in un’operazione per la quale la fattura era dovuta; se l’erogazione è una sovvenzione non corrispettiva, tale presupposto non ricorre.
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