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Sentenza

Sentenza del 29/02/2024 n. 186 - Corte di Giustizia UE

Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 138, paragrafo 1 - Esenzioni delle cessioni intracomunitarie di beni - Diniego del beneficio dell'esenzione - Prove - Fornitore dei beni che non comprova la cessione dei beni al destinatario indicato nei documenti fiscali -

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il diniego dell'esenzione IVA per cessioni di olio di colza effettuate dalla B2 Energy verso la Polonia nel periodo da febbraio a maggio 2015. L'amministrazione non contestava il trasporto transfrontaliero, ma riteneva che la società non avesse provato né la cessione ai destinatari indicati nei documenti fiscali né la qualità di soggetto passivo dei destinatari effettivi, diversi da quelli dichiarati. La B2 Energy sosteneva che le lettere di vettura e gli altri documenti, attestando la ricezione da parte di società polacche, consentissero di identificare i destinatari e verificare i requisiti dell'esenzione. La questione pregiudiziale era se l'esenzione potesse essere negata senza provare una frode, quando il fornitore non identifica adeguatamente il destinatario passivo ma l'amministrazione potrebbe disporre di informazioni per verificarne la qualità.

La decisione

La Corte di giustizia dell'Unione europea, Decima Sezione, ha interpretato l'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE nel senso che l'esenzione va negata quando il fornitore non dimostra che i beni sono stati ceduti a un destinatario soggetto passivo nello Stato membro di arrivo e, valutati i fatti e gli elementi forniti, mancano i dati necessari per verificarne tale qualità. Prima di negare l'esenzione, autorità e giudici devono però esaminare tutti gli elementi disponibili; la consegna a un soggetto diverso da quello indicato nei documenti non comporta automaticamente il diniego. Se i dati necessari mancano, il diniego non richiede la prova che il fornitore abbia partecipato a una frode. La pronuncia non decide direttamente il ricorso nazionale: la sentenza della Corte regionale di Praga capitale del 18 agosto 2021, che aveva respinto il ricorso della B2 Energy, non viene annullata né riformata dalla Corte di giustizia, e spetta al giudice nazionale applicare l'interpretazione fornita. Nessuna statuizione sulle spese del procedimento principale; le spese degli altri soggetti intervenuti davanti alla Corte non sono rimborsabili.

Norme richiamate

  • Articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE

    Solo nel caso in cui, tenuto conto delle circostanze di fatto, e nonostante gli elementi forniti dal soggetto passivo, facciano difetto i dati necessari per verificare che erano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA, deve essere negata al soggetto passivo la possibilità di fruire dell'esenzione dall'IVA, senza che l'amministrazione tributaria sia tenuta a dimostrare che tale soggetto passivo era coinvolto in una frode all'IVA.

    L'esenzione per una cessione intracomunitaria presuppone, tra l'altro, che l'acquirente sia un soggetto passivo che agisce come tale nello Stato membro di arrivo. Il fornitore deve fornire elementi che permettano di verificare tale requisito; il diniego è legittimo se, dopo aver valutato tutti gli elementi disponibili, mancano i dati necessari. Non occorre provare una frode per negare l'esenzione in questa situazione.

  • Articolo 131 della direttiva 2006/112/CE

    Nell'esercizio dei loro poteri gli Stati membri devono rispettare i principi generali del diritto che fanno parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione, nel novero dei quali rientrano i principi di certezza del diritto e di proporzionalità.

    Gli Stati membri possono stabilire le condizioni e le modalità probatorie per applicare le esenzioni e prevenire evasione e abusi, ma devono rispettare i principi dell'Unione, inclusi certezza del diritto e proporzionalità. La prova richiesta non può trasformarsi in un requisito aggiuntivo che renda impossibile l'esenzione quando le condizioni sostanziali risultano verificabili.

  • Articolo 139, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE

    Al di fuori di tali condizioni, relative specificamente allo status di soggetto passivo, al trasferimento del potere di disporre di un bene come proprietario e allo spostamento fisico dei beni da uno Stato membro ad un altro, non può essere imposto nessun altro requisito per qualificare un'operazione come cessione intracomunitaria di beni, restando inteso che la nozione di cessione intracomunitaria ha carattere oggettivo e si applica indipendentemente dagli scopi e dai risultati delle operazioni di cui trattasi.

    La disposizione esclude l'esenzione per cessioni effettuate a soggetti i cui acquisti intracomunitari non sono assoggettati a IVA ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1. La qualità e la posizione fiscale dell'acquirente sono quindi rilevanti; non si possono tuttavia aggiungere ulteriori condizioni rispetto a quelle sostanziali previste dalla disciplina.

  • Articolo 92, paragrafo 3, della legge ceca n. 280/2009, recante il codice tributario

    La disposizione, richiamata nel quadro normativo nazionale, pone sul soggetto passivo l'onere di provare gli elementi che è tenuto a indicare nella dichiarazione fiscale e negli altri atti presentati. Tale onere va applicato nel rispetto dei principi del diritto dell'Unione e senza imporre formalità che pregiudichino l'esenzione quando i requisiti sostanziali sono accertabili.

Massime di principio

  • Per l'esenzione IVA di una cessione intracomunitaria occorre provare le condizioni sostanziali: trasferimento del potere di disporre del bene, trasporto in un altro Stato membro e qualità di soggetto passivo dell'acquirente che agisce come tale.
  • Il fatto che i beni siano ricevuti da un soggetto diverso da quello indicato nei documenti fiscali non determina automaticamente la perdita dell'esenzione: l'autorità deve valutare complessivamente i documenti e gli altri elementi disponibili per identificare la cessione effettiva e verificare lo status fiscale del destinatario.
  • Non è necessario provare sempre l'identità del destinatario con formalismo assoluto: l'esenzione può essere riconosciuta se, dalle circostanze e dagli elementi disponibili, risulta con certezza che il destinatario effettivo aveva necessariamente la qualità di soggetto passivo.
  • Il diniego è giustificato quando, dopo una valutazione concreta degli elementi forniti, mancano informazioni sufficienti a verificare che il destinatario effettivo fosse un soggetto passivo nello Stato di arrivo. In tale ipotesi non occorre dimostrare anche la partecipazione del fornitore a una frode.
  • Una violazione formale può comportare il diniego solo se impedisce di provare con certezza i requisiti sostanziali, oppure se il soggetto passivo ha partecipato intenzionalmente a una frode o sapeva, o avrebbe dovuto sapere, di prendervi parte e non ha adottato misure ragionevoli per evitarla.

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