Sentenza del 29/02/2024 n. 60 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava quattro avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2003, 2004, 2005 e 2006, fondati sulla rettifica della ripartizione degli utili tra tre società collegate che gestivano un oleodotto transnazionale. Il reddito imponibile della società italiana era stato aumentato rispettivamente di € 1.468.789, € 1.875.284, € 1.970.721 ed € 2.406.422, applicando la disciplina del transfer pricing di cui all’art. 110, comma 7, TUIR. La società contestava, tra l’altro, la motivazione e la prova dell’accertamento, l’assenza di un vantaggio fiscale, la correttezza del metodo di ripartizione adottato e l’infondatezza dei correttivi dell’Ufficio; in subordine chiedeva la disapplicazione delle sanzioni, invocando l’affidamento suscitato da precedenti verifiche che per oltre quarant’anni avevano confermato il metodo utilizzato. Dopo che la Cassazione, con sentenza n. 11837 depositata il 18 giugno 2020, aveva cassato la decisione della CTR e disposto il rinvio, il giudice del rinvio ha esaminato la ripartizione dei ricavi e dei costi e la rilevanza dell’asimmetria dei costi infragruppo. Ha ritenuto che il criterio della società — utile complessivo ripartito in base alla media tra volumi trasportati e valore delle immobilizzazioni, senza considerare adeguatamente costi e contributo operativo — non riflettesse le diverse funzioni svolte: la tratta italiana richiedeva costosi impianti di pompaggio per portare il greggio fino a 1.572 metri e comportava maggiori oneri di energia, manutenzione, scarico, analisi, stoccaggio e sicurezza ambientale.
La decisione
Nel giudizio di rinvio, la CTR ha accolto l’appello principale dell’Agenzia limitatamente al recupero dell’imposta e ha dichiarato legittimi gli avvisi per la sola componente d’imposta, riformando la decisione di primo grado che aveva accolto i ricorsi della società. Ha accolto anche l’appello incidentale condizionato della contribuente e ha disapplicato le sanzioni, riconoscendo rilievo all’affidamento fondato sulle precedenti verifiche fiscali che avevano avallato il metodo di ripartizione seguito per oltre quarant’anni. Le spese di tutti i gradi, comprese quelle del giudizio di legittimità, sono state integralmente compensate per la reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Art. 110, comma 7, del D.P.R. 917/1986 (TUIR)
ciò significa che è rimasto senza risposta il quesito, rivolto alla CTR, se la notevole asimmetria dei costi infragruppo fosse compatibile con il metodo di ripartizione dei ricavi prescelto, e cioè se, nel caso concreto, fosse stata superata la prova di resistenza/affidabilità del Transactional profit split method, il che rileva sia quale falsa applicazione dell'art. 110, t.u.i.r., come integrato e mediato da OECD Guidelines, che quale vizio del complessivo impianto argomentativo della sentenza.
Il metodo di ripartizione degli utili non può essere considerato affidabile soltanto perché astrattamente riconosciuto dalle linee guida: va verificato in concreto, anche alla luce dell’allocazione dei costi infragruppo e dell’effettivo contributo funzionale e operativo delle società.
Articoli 3 e 8 del D.Lgs. n. 546/1992 e art. 10 della legge n. 212/2000
Nel caso concreto la CTR ha accolto la richiesta subordinata della contribuente e disapplicato le sanzioni, valorizzando l’affidamento derivante dalle precedenti verifiche fiscali che avevano confermato il metodo di ripartizione utilizzato. Il provvedimento non riporta una specifica proposizione interpretativa testuale di queste disposizioni.
Massime di principio
- Nelle operazioni infragruppo, la scelta di un metodo OCSE di ripartizione degli utili va valutata in concreto: occorre verificare che rifletta le funzioni svolte, gli attivi impiegati, i rischi assunti e la distribuzione effettiva dei costi tra le società.
- Una marcata asimmetria dei costi infragruppo può costituire un indicatore di possibile inaffidabilità del metodo adottato e richiede una risposta motivata sulla sua compatibilità con la ripartizione dei ricavi.
- Quando una società sostiene costi operativi significativamente maggiori e presta servizi ulteriori rispetto alle altre società del gruppo, tali elementi possono giustificare una diversa attribuzione degli utili se rappresentano un contributo economico effettivo.
- La conferma del metodo in precedenti verifiche fiscali non impedisce, in questa decisione, il recupero dell’imposta, ma può concorrere a giustificare la disapplicazione delle sanzioni per affidamento del contribuente.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare i limiti fissati dalla sentenza di cassazione: non possono essere riaperte questioni precluse o ampliate domande ed eccezioni oltre il perimetro consentito.
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