Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 07871/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la responsabilità in relazione al reato di evasione. Il ricorrente ha censurato: 1) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto sarebbe di lieve gravità; 2) il diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, lamentando che la motivazione sulla gravità del fatto sarebbe insufficiente o non condivisibile; 3) l’affermazione della consapevolezza della condotta, deducendo un errore di fatto e quindi la mancanza di dolo, in relazione alle modalità di notificazione del provvedimento che aveva sostituito la misura cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte di appello sulla gravità del fatto ai fini dell’art. 131-bis c.p., valorizzando l’intensità del dolo e la durata dell’evasione; ha ritenuto generiche e quindi inammissibili le censure sulle attenuanti generiche, perché non si confrontavano adeguatamente con la motivazione impugnata, imperniata sulla gravità del fatto e sull’assenza di giustificazioni; ha infine reputato manifestamente infondato il motivo sull’asserito errore di fatto, perché la sentenza impugnata aveva descritto modalità di notificazione del provvedimento tali da escludere ogni margine di incertezza. Conseguentemente, ex art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione valorizza la gravità concreta della condotta, l’intensità del dolo e la durata della condotta illecita.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è correttamente negata quando il giudice di merito dia motivazione non illogica sulla gravità concreta della condotta, desunta anche dall’intensità dell’elemento soggettivo e dalla durata della consumazione del reato.
  • Le doglianze sulle attenuanti generiche sono inammissibili se formulate in modo generico e non si confrontano specificamente con le ragioni espresse nella sentenza impugnata.
  • Il motivo che deduce un errore di fatto sulla consapevolezza dell’agente è manifestamente infondato quando la sentenza descriva modalità di notificazione dell’atto tali da escludere in radice l’incertezza conoscitiva.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativiCause di non punibilità
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.