Cassazione Civile, Ordinanza n. 13721/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2013 relativo a un complesso immobiliare sito nel Comune di Pozzuoli. La Commissione tributaria regionale della Campania aveva riformato la decisione di primo grado e accolto l’appello della contribuente, annullando l’atto impositivo. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 5, comma 6, d.lgs. 504/1992, lamentando un vizio motivazionale e l’omessa pronuncia sulla disciplina applicabile; (2) violazione dell’art. 5, comma 6, d.lgs. 504/1992, sostenendo che l’iscrizione catastale e la mancata dichiarazione del valore dell’area escludessero la disciplina invocata dalla CTR, e richiamando una precedente ordinanza di Cassazione tra le stesse parti per un diverso anno d’imposta; (3) violazione dell’art. 8, comma 1, d.lgs. 504/1992, assumendo che la CTR avesse riconosciuto una riduzione del 50% per inagibilità/inabilità, mentre il Comune riteneva non applicabile tale norma. La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo nei limiti in cui contestavano l’applicazione dell’art. 5, comma 6, e inammissibile il terzo, ma ha rilevato che la CTR aveva individuato correttamente la base imponibile nel valore dell’area edificabile senza però determinarne concretamente il valore di mercato; su tale profilo il ricorso è stato accolto.
La decisione
La Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al punto in cui la CTR non aveva determinato il valore dell’area edificabile da assumere quale base imponibile IMU, disponendo rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della CTR è stata quindi confermata nella parte in cui aveva escluso l’applicazione dell’art. 8, comma 1, d.lgs. 504/1992 e aveva ricondotto gli interventi edilizi alla disciplina dell’art. 5, comma 6, ma è stata annullata per il solo difetto di specifica determinazione del valore dell’area edificabile su cui calcolare l’imposta.
Norme richiamate
nessuna specifica quotazione
La doglianza di omessa pronuncia è stata esclusa perché la sentenza di merito conteneva una motivazione sufficiente sulla disciplina applicabile e sulla sussistenza del presupposto normativo invocato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
nessuna specifica quotazione
È stato utilizzato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il secondo e il terzo motivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
nessuna specifica quotazione
È stato invocato per la dedotta carenza motivazionale e omessa pronuncia; la Corte lo ha ritenuto infondato nel primo motivo.
art. 5, comma 6, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
«In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 31 […] la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato»
Per gli interventi di recupero e per le ipotesi assimilate la base imponibile non è il valore catastale del fabbricato, ma il valore venale dell’area edificabile, fino all’ultimazione dei lavori o all’effettivo utilizzo dell’immobile.
art. 3, lettera c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
nessuna specifica quotazione
Le opere descritte (demolizione di tramezzi, nuova realizzazione di impianti e altre lavorazioni) sono state ricondotte al concetto tecnico di recupero edilizio, non a mera manutenzione straordinaria.
art. 8, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
nessuna specifica quotazione
La norma sulla riduzione del 50% per inagibilità/inabilità è stata ritenuta non applicabile al caso concreto, poiché la sentenza di merito aveva invece fatto riferimento alla diversa disciplina della base imponibile dell’area edificabile.
nessuna specifica quotazione
Richiamato nel testo della norma IMU come riferimento agli interventi di recupero edilizio rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile.
Massime di principio
- In materia di IMU, quando l’immobile è interessato da interventi di utilizzazione edificatoria, demolizione o recupero edilizio riconducibili alla disciplina urbanistica richiamata dall’art. 5, comma 6, d.lgs. 504/1992, la base imponibile è data dal valore dell’area edificabile e non dal valore catastale del fabbricato.
- La qualificazione delle opere come interventi di recupero edilizio o, invece, come mera manutenzione straordinaria è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato e non specificamente censurato.
- La deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è fondata quando la sentenza di merito affronti, anche implicitamente ma con motivazione sufficiente, la questione giuridica centrale posta dalla parte.
- La precedente decisione di legittimità resa tra le stesse parti non è decisiva se non ha affrontato nel merito la specifica questione giuridica, ad esempio perché tale questione non era stata ritualmente prospettata nel giudizio di merito.
- Quando la disciplina applicabile impone di assumere il valore venale dell’area come base imponibile, il giudice deve anche determinarlo concretamente o indicare criteri idonei alla sua determinazione; in difetto, la sentenza è cassabile con rinvio per tale limitato profilo.
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