Sentenza n. 579/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione prima) n. 2707/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia n. 2707/2025, che aveva respinto il ricorso contro la revoca dell'aggiudicazione definitiva di un immobile comunale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un'asta pubblica per l'alienazione di un immobile comunale. Dopo la rinuncia della prima aggiudicataria, motivata dal mancato ottenimento del finanziamento, il Comune aveva aggiudicato definitivamente il lotto alla seconda classificata. A seguito di verifiche istruttorie, anche sollecitate da una segnalazione anonima, l'amministrazione aveva ritenuto sussistente un collegamento sostanziale tra la società prima classificata e la seconda offerente, riconducibile a un unico centro decisionale, e aveva quindi revocato in autotutela l'aggiudicazione. L'appellante ha dedotto: 1) violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione e ultrapetizione, sostenendo che il Comune avesse introdotto soltanto in giudizio elementi nuovi, quali la negligenza della prima aggiudicataria e il contenuto dello scritto anonimo; 2) erroneità dei presupposti e difetto di motivazione, contestando che il legame di affinità e le modalità di pagamento potessero costituire indizi gravi, precisi e concordanti di un unico centro decisionale; 3) violazione della proporzionalità e difetto di motivazione sull'interesse pubblico, poiché la revoca avrebbe privato il Comune di un introito maggiore; 4) violazione della lex specialis, del legittimo affidamento e della certezza giuridica, per tardività delle verifiche, che avrebbero dovuto precedere l'aggiudicazione definitiva.
La decisione
Il CGARS ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR, pur integrandone la motivazione. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il divieto di integrazione postuma non è assoluto: sono ammissibili le deduzioni difensive che esplicitano ragioni già contenute, anche implicitamente, nel provvedimento o negli atti istruttori. Nel caso concreto, la comunicazione di avvio e il provvedimento finale già indicavano il legame familiare, la rinuncia della prima aggiudicataria, il bonifico e la riconducibilità delle offerte a un unico centro decisionale; le difese giudiziali si erano limitate a sviluppare il percorso logico fondato su tali elementi. Ha respinto anche il motivo principale, affermando che gli indizi del collegamento sostanziale devono essere valutati complessivamente e non atomisticamente. Il legame familiare ed economico tra le offerenti, il pagamento del prezzo da parte di un familiare della seconda classificata, l'offerta della prima aggiudicataria di importo molto elevato seguita da una rinuncia non adeguatamente provata e il vantaggio derivato alla seconda classificata dallo scorrimento della graduatoria costituivano un quadro indiziario grave, preciso e concordante. Accertata la riconducibilità delle offerte a un unico centro decisionale, la violazione dei principi di segretezza, par condicio e leale concorrenza sussiste in re ipsa, senza necessità di dimostrare l'effettiva alterazione dell'esito della competizione. Il terzo motivo è stato respinto perché l'interesse pubblico nelle procedure di evidenza pubblica non coincide con la sola massimizzazione dell'introito, ma comprende anzitutto legalità, trasparenza e imparzialità. La revoca era inoltre potenzialmente conveniente, poiché la ripetizione della gara avrebbe potuto generare offerte superiori a quella della seconda classificata. Infine, il CGARS ha escluso la tardività delle verifiche: la scoperta successiva all'aggiudicazione definitiva di un vizio della procedura consente e, nel caso concreto, impone l'intervento in autotutela, purché esercitato tempestivamente; il Comune aveva agito prima della stipulazione del contratto. Le spese del grado, pari a euro 4.000 oltre accessori, sono state poste a carico dell'appellante.
Norme richiamate
art. 95, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023
La disposizione è stata utilizzata quale parametro per ritenere sufficiente un insieme di indizi rilevanti, valutati unitariamente, ai fini dell'imputazione delle offerte a un unico centro decisionale.
La comunicazione di avvio del procedimento ha reso conoscibili all'interessata gli elementi posti alla base del successivo riesame dell'aggiudicazione.
Insieme all'art. 21-nonies, è richiamato quale fondamento del potere di autotutela dell'amministrazione.
È richiamato quale base del potere di riesaminare e rimuovere l'aggiudicazione viziata, anche dopo l'aggiudicazione definitiva, quando il vizio emerga successivamente e l'intervento sia tempestivo.
Massime di principio
- Il divieto di integrazione postuma della motivazione non impedisce all'amministrazione di sviluppare in giudizio il percorso logico-deduttivo già desumibile dal provvedimento e dagli atti istruttori; è invece vietata l'introduzione di fatti o ragioni sostanzialmente nuovi, non conoscibili dal destinatario durante il procedimento.
- Ai fini dell'accertamento della riconducibilità di più offerte a un unico centro decisionale, gli indizi devono essere valutati nel loro complesso e nella loro concatenazione logica, considerando congiuntamente elementi strutturali, economici e comportamentali.
- Quando la riconducibilità di più offerte a un unico centro decisionale sia adeguatamente desunta da un quadro indiziario grave, preciso e concordante, la violazione dei principi di segretezza, par condicio e leale concorrenza sussiste senza necessità di provare l'effettiva alterazione dell'esito della gara.
- Nelle procedure di evidenza pubblica, l'interesse pubblico che giustifica la rimozione di un'aggiudicazione irregolare comprende primariamente legalità, trasparenza e imparzialità e non è recessivo rispetto al solo interesse economico dell'amministrazione a conseguire immediatamente il prezzo più elevato.
- La scoperta, dopo l'aggiudicazione definitiva ma prima della stipulazione del contratto, di elementi idonei a evidenziare un vizio della procedura non consuma il potere di autotutela; l'amministrazione deve intervenire tempestivamente per ripristinare la legalità della competizione, ponderando gli interessi coinvolti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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