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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32547/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

Un proprietario di un'imbarcazione ormeggiata presso un porto turistico agiva per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria barca, affondata a seguito di una mareggiata del 24 settembre 2004, invocando la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. In primo grado la domanda era stata accolta. In appello, dopo una precedente cassazione con rinvio, la Corte territoriale aveva rigettato la domanda ritenendo non provata l'esistenza e quantificazione del danno, escludendo il valore dei preventivi prodotti e negando i presupposti per la liquidazione equitativa. Il ricorrente principale lamentava: violazione del giudicato e dell'art. 2051 c.c.; violazione degli artt. 115, 244, 2727, 2729, 1223, 1226, 2056, 2697 c.c. e vizi motivazionali; erronea valutazione della prova testimoniale e mancata ammissione di CTU; irriducibile contraddittorietà della motivazione. La società resistente, con ricorso incidentale, sosteneva invece che la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere l'efficacia del giudicato formatosi in altri giudizi tra soggetti diversi, nei quali il medesimo evento atmosferico era stato qualificato come eccezionale e idoneo a integrare caso fortuito, e censurava la valutazione delle prove circa l'assenza del fortuito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale della società e il primo motivo del ricorso principale, ha accolto il secondo motivo del ricorso principale relativo alla mancata ammissione della prova testimoniale, dichiarando assorbiti gli altri motivi del ricorso principale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione per un nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha escluso che i giudicati richiamati dalla società potessero spiegare efficacia nei confronti del danneggiato, estraneo a quei giudizi, e ha ritenuto invece erroneo e non sufficientemente motivato il giudizio di genericità attribuito ai capitoli di prova testimoniale, perché alcuni di essi erano specifici e decisivi per dimostrare sia l'affondamento sia la riferibilità dei danni alla mareggiata.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    Il danneggiato deve provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno; il custode può liberarsi solo dimostrando il caso fortuito. Il giudice di rinvio può riesaminare le questioni assorbite se la precedente cassazione non le ha decise.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova dei fatti costitutivi del danno grava sul danneggiato; la censura sulla ripartizione dell'onere probatorio non può risolversi in una mera contestazione della valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disconosce i fatti non contestati; non basta contestare la diversa valutazione delle prove acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o afferma di valutare secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a diversa regola; non per il semplice cattivo apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 244 c.p.c.

    I capitoli di prova testimoniale devono contenere fatti specifici; nel caso concreto alcuni capitoli erano sufficientemente specifici e non potevano essere liquidati come generici.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato in tema di risarcimento del danno conseguenza, ma l'esame sul quantum è stato assorbito dall'accoglimento della censura sulla prova del danno.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa presuppone che il danno sia obiettivamente dimostrato; non può supplire alla totale mancanza di prova del fatto dannoso.

  • art. 2056 c.c.

    È richiamato come criterio di liquidazione del danno extracontrattuale, ma opera solo dopo l'accertamento della sussistenza del danno risarcibile.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato non può essere invocato da chi non sia parte del precedente giudizio, salvo i limiti dell'efficacia riflessa in presenza di specifici presupposti.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma può esaminare le questioni non coperte dal precedente annullamento.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in tema di giudicato formale, ma non utile a estendere automaticamente l'efficacia della precedente decisione a profili non decisi.

  • art. 132 c.p.c.

    È configurabile nullità solo in presenza di motivazione mancante o meramente apparente; nel caso concreto la motivazione non è stata ritenuta nulla sotto questo profilo, salvo il diverso vizio accolto sulla prova testimoniale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato unitamente all'art. 132 c.p.c. per il requisito della motivazione sufficiente e non apparente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro del minimo costituzionale della motivazione e del diritto di difesa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato come base del rito camerale di trattazione del ricorso.

  • art. 360 c.p.c.

    nn. 3, 4 e 5 del primo comma

    Sono le censure prospettate dai ricorrenti; la Corte distingue tra violazione di legge, nullità della sentenza/processo e vizio motivazionale nei limiti consentiti.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità nella denuncia della violazione.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità nella denuncia della violazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di risarcimento ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno; il custode, per liberarsi, deve provare il caso fortuito, ma la valutazione delle prove sul fortuito resta riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se congruamente motivata.
  • Il giudicato formatosi in controversie tra soggetti diversi, relative al medesimo evento o alla medesima questione di fatto, non è automaticamente opponibile a chi sia rimasto estraneo a quei giudizi; l'efficacia riflessa è eccezionale e richiede specifici presupposti, tra cui l'assenza di un diritto autonomo e di un pregiudizio giuridico.
  • La precedente cassazione con rinvio vincola il giudice di merito solo sui punti effettivamente decisi; le questioni rimaste assorbite o non esaminate possono essere nuovamente trattate in sede di rinvio.
  • La liquidazione equitativa del danno non può sostituire integralmente la prova dell'esistenza del danno stesso: prima va dimostrata l'obiettiva sussistenza del pregiudizio e la sua riferibilità al fatto dedotto.
  • Un capitolo di prova testimoniale non può essere qualificato come generico quando è diretto a provare fatti storici specifici e decisivi, come tempi, luoghi, modalità del sinistro e concreta riferibilità dei danni all'evento.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si configura per la mera diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, ma solo quando siano poste a base della decisione prove non introdotte dalle parti o sia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto.
  • In sede di ricorso per cassazione è necessario indicare in modo specifico la norma asseritamente violata, il suo contenuto precettivo e il punto della sentenza che sarebbe in contrasto con essa; altrimenti la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalità

Testo integrale

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