Cassazione Penale, Sentenza n. 2702/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva ritenuti responsabili di reati di bancarotta (distribuiti sui capi a, b, d, e): Cappelli ha censurato la qualificazione dei prelievi dall'impresa individuale Extra Design come bancarotta fraudolenta distrattiva (chiedendo la derubricazione in bancarotta semplice per spese eccessive), la mancata considerazione della consulenza tecnica di parte, la valutazione della cessione a prezzo vile del ramo d'azienda di Sicurvie e vizi nel computo della pena; Mancioli ha impugnato la qualificazione della cessione a prezzo vile del ramo d'azienda (capo d) e, con successo parziale, ha contestato la qualificazione come bancarotta fraudolenta dell'azzeramento contabile del credito di euro 186.600 vantato da Sicurvie verso PSP (capo e), deducendo anche di essere mero amministratore di facciata e la mancanza dell'elemento soggettivo doloso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato nel complesso il ricorso di Cappelli e ha confermato la qualificazione di bancarotta fraudolenta per la maggior parte delle contestazioni, ritenendo corretta la ricostruzione dei giudici di merito circa l'esistenza di artifici contabili tesi a rendere inesigibili prelievi personali e la natura distrattiva degli stessi; ha però rilevato e corretto un errore materiale nel dispositivo relativo alla pena di Cappelli, che va fissata in anni tre e mesi sei di reclusione. Quanto a Mancioli, la Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo e) (azzeramento del credito di euro 186.600) perché il fatto non sussiste, motivando che la semplice annotazione contabile in 'sopravvenienze passive' non integra, senza atto formale di remissione o rinuncia, un atto dispositivo idoneo a depauperare il patrimonio societario; per il resto i ricorsi di Mancioli sono stati rigettati. Sono state compensate le spese sostenute dalla parte civile per il grado di giudizio.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare
Norma sulla bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione; la Corte ha interpretato che occorre un atto dispositivo idoneo a depauperare il patrimonio e che la mera imputazione contabile non è sufficiente a integrare il reato.
art. 217, comma 1, n. 1, legge fallimentare
Norma sulla bancarotta semplice per spese personali o familiari eccessive; la Corte ricorda che sono rilevanti solo le spese connesse alla vita dell'azienda e sproporzionate alla capacità economica dell'imprenditore, non qualsiasi pagamento a favore del coniuge separato.
Richiamata nella contestazione delle fattispecie fallimentari secondarie in combinato con altre disposizioni; utilizzata per definire i delitti contestati nei capi d'imputazione.
Richiamati per il concorso di persone nel reato; la Corte ha valutato il ruolo effettivo di ciascun imputato nel contesto delle decisioni imprenditoriali e dispositive.
Norma relativa alla bancarotta per distrazione o dissipazione di beni; applicata nella ricostruzione delle condotte distrattive e dissipative.
Norma processuale che consente la correzione di errori materiali nel dispositivo; la Corte l'ha applicata per rettificare l'indicazione erronea della pena nel dispositivo.
Massime di principio
- La semplice rilevazione contabile di un credito come 'sopravvenienze passive' o l'azzeramento contabile non costituiscono di per sé un atto dispositivo idoneo a integrare la bancarotta fraudolenta: occorre un atto formale che determini la perdita o la rinuncia al diritto del credito.
- Prelievi personali di importo consistente possono integrare bancarotta fraudolenta distrattiva se sono stati occultati tramite artifici contabili e hanno depauperato l'impresa, e il dolo depauperativo può essere desunto dalla natura, entità e modalità dei prelievi.
- La derubricazione in bancarotta semplice per spese eccessive richiede la dimostrazione della connessione funzionale delle spese all'attività aziendale e della loro sproporzione rispetto alla capacità economica dell'imprenditore; pagamenti a coniuge separato non sono automaticamente riconducibili alla fattispecie.
- L'esistenza di società connesse o di un gruppo 'di fatto' non giustifica automaticamente trasferimenti di risorse intersocietarie: per giustificarli come operazioni utili occorre dimostrare un saldo positivo o un vantaggio concreto e documentato per la societa' che eroga le risorse.
- Errori materiali nel dispositivo possono essere corretti in sede di cassazione ai sensi dell'art. 620 c.p.p. senza annullamento della decisione di merito.
Testo integrale
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