Cassazione Penale, Ordinanza n. 03787/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un patteggiamento ex art. 444 c.p.p. definito dal giudice per le indagini preliminari. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, difetto di motivazione perché nell'atto di applicazione della pena non era stato riportato il calcolo che aveva condotto alla quantificazione finale del trattamento sanzionatorio; dall'altro, lamentava l'illegalità della pena nella parte in cui sarebbe stata esclusa la recidiva semplice, senza però che su tale punto vi fosse motivazione. La Corte ha ritenuto che tali censure non rientrassero tra i motivi tassativi proponibili contro la sentenza di patteggiamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. Ha osservato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., nel patteggiamento il ricorso per cassazione è consentito solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in tema di patteggiamento, non può dedursi con ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. l'erronea applicazione della recidiva contestata, perché non attiene alla corretta qualificazione del fatto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiesta di applicazione della pena (patteggiamento) definita dal giudice
Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
nel patteggiamento il ricorso è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati
consente la declaratoria di inammissibilità con procedura de plano
in caso di inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e, quando vi è colpa nella proposizione del ricorso, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
titolo di reato oggetto dell'applicazione della pena
Massime di principio
- Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure diverse sono inammissibili.
- L'erronea applicazione della recidiva contestata non è deducibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, poiché non integra un motivo attinente alla corretta qualificazione giuridica del fatto.
- La doglianza relativa alla quantificazione della pena è scrutinabile in cassazione solo se si traduce in allegazione di illegalità della pena nei limiti consentiti dalla norma speciale sul patteggiamento.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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