Cassazione Penale, Sentenza n. 50503/2023 del 19/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto dal Gip. Il ricorso articolava tre censure: (1) violazione di termini processuali ex art. 606 co.1 lett. b) c.p.p., artt. 324 c.p.p. (commi 3,5,7) richiamanti art. 309 c.p.p. (commi 9,9-bis,10) per il ritardo nella decisione; (2) vizi di motivazione in ordine al fumus commissi delicti e, soprattutto, al "periculum in mora" — contestando che il Gip non avesse motivato il pericolo di perdita del bene e che il tribunale di riesame avesse illegittimamente integrato la motivazione o omesso di esaminare la documentazione difensiva; (3) violazione dell'art. 27 Cost. e dell'art. 6 CEDU per mancata adeguata tutela dei diritti processuali.
La decisione
La Corte ha dichiarato il primo motivo inammissibile per genericità. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo: la motivazione del Gip era carente circa il "periculum in mora" e la lacuna non poteva essere sanata dal tribunale del riesame alla luce del consolidato indirizzo delle Sezioni Unite (sent. n. 36959/2021) che impone al provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di contenere la motivazione anche sul "periculum in mora" salvo le ipotesi eccezionali in cui la confiscabilità sia deducibile direttamente dalla natura del bene. Poiché al tempo del provvedimento del marzo 2023 tale principio era già acquisito, la mancata spiegazione del pericolo di perdita integra vizio di carenza motivazionale. Conseguentemente la Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il provvedimento del Gip (14/03/2023) e ordina la restituzione di quanto sequestrato all'avente diritto; dispone altresì la comunicazione al Procuratore Generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. comma 1 lett. b)
Usata per inquadrare la censura sull'impugnazione; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per genericità ai sensi delle norme che regolano i motivi di ricorso.
art. 324 cod. proc. pen. (commi 3, 5, 7)
Richiamato nel primo motivo relativo ai termini procedurali; la Corte ha ritenuto la censura generica e quindi inammissibile, senza entrare nel merito di una violazione dei termini.
art. 309 cod. proc. pen. (commi 9, 9-bis, 10)
Richiamato come norma correlata ai termini procedurali; non è stata pronunciata una valutazione specifica sulla violazione temporale per inammissibilità del motivo.
art. 321 cod. proc. pen. comma 2
Riferito nel consolidato principio giurisprudenziale che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve motivare anche il "periculum in mora"; la Corte ha applicato tale principio per qualificare la carenza di motivazione come vizio insanabile.
Norma sulla confisca cui il sequestro era finalizzato; la distinzione tra casi in cui basta la sola appartenenza del bene ai beni confiscabili "ex lege" e i casi in cui è necessario motivare il "periculum" è stata richiamata dalla Corte.
Sentenza Sez. U. n. 36959 del 24/06/2021 (Rv. 281848 - 01)
Fondamentale per la decisione: la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite che richiede la motivazione del "periculum in mora" nel provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, salvo l'eccezione dei beni la cui confiscabilità derivi direttamente dalla loro natura.
Sez. 3 - n. 39846 del 13/05/2022 (Rv. 283831 - 01)
Cita un precedente interpretativo che consente in alcune ipotesi l'integrazione della motivazione da parte del tribunale del riesame, ma la Corte ha ritenuto che dopo le Sezioni Unite del 2021 tale possibilità non giustificasse la sanatoria della carenza motivazionale del Gip nel caso concreto.
art. 27 Costituzione
Richiamato nel terzo motivo per la presunta violazione dei principi costituzionali della responsabilità penale e della funzione punitiva; la sentenza non accoglie esplicitamente tale censura perché ha risolto il ricorso sul vizio di motivazione.
art. 6 CEDU
Invocato in ordine alla tutela del giusto processo; la Corte non ha pronunciato un accoglimento autonomo di questa censura, avendo disposto l'annullamento per carenza motivazionale del provvedimento cautelare.
Norma procedurale cui rinvia la Corte per la comunicazione al Procuratore Generale della decisione, come disposto dalla sentenza.
Richiamato per la configurazione del concorso di persone nel reato (menzionato nell'impianto accusatorio), senza ulteriore specifica interpretativa nella pronuncia.
dlgs. 74/2000 (richiamo al "10 quater" o simili)
Riferimento normativo collegato ai reati tributari per cui è stato disposto il sequestro; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione del decreto nel dispositivo analizzato.
Massime di principio
- Nei sequestri preventivi finalizzati alla confisca il provvedimento che dispone il sequestro deve motivare esplicitamente il "periculum in mora"; l'assenza di tale motivazione configura un vizio insanabile.
- Il tribunale del riesame non può sempre supplire all'omessa motivazione del Gip: dopo l'indirizzo delle Sezioni Unite del 24/06/2021, la carenza motivazionale originaria non è automaticamente sanabile mediante integrazione da parte del giudice del riesame.
- Le censure processuali sui termini e sulle violazioni procedurali devono essere formulate in modo specifico e analitico: motivi generici rischiano l'inammissibilità.
- Quando il bene sequestrato è, per sua natura, automaticamente riconducibile alla categoria dei beni confiscabili "ex lege", la motivazione sul "periculum" può essere più sintetica e limitata all'appartenenza del bene alla categoria confiscabile.
- In fase difensiva è importante produrre e sollecitare l'esame documentale specifico sul punto del "periculum in mora" e del fumus, poiché l'omessa trattazione può costituire motivo di successo dell'impugnazione.
- Le doglianze costituzionali o comunitarie (art. 27 Cost., art. 6 CEDU) possono essere rilevanti, ma spesso il giudice decide sul ricorso con riferimento a profili processuali più stringenti (es. carenza di motivazione) senza entrare nel merito delle questioni costituzionali.
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