Cassazione Civile, Ordinanza n. 33622/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il creditore aveva presentato domanda di insinuazione al passivo del fallimento di una società; la domanda era stata respinta. Il curatore gli aveva comunicato via PEC l'esecutività dello stato passivo e l'esito negativo della sua domanda, ma nella comunicazione mancava l'espresso avvertimento del diritto di proporre opposizione. Il creditore aveva quindi proposto opposizione allo stato passivo oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 99 l.fall., chiedendo la rimessione in termini perché il ritardo sarebbe dipeso da un'anomalia del sistema informatico dello studio del difensore, che avrebbe impedito la lettura della PEC. Il tribunale aveva dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività e aveva negato la rimessione in termini; in cassazione sono stati dedotti: nullità della decisione per l'idoneità della comunicazione ex art. 97 l.fall. a far decorrere il termine pur senza l'avviso sul diritto di opposizione; violazione degli artt. 153 e 294 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi in tema di rimessione in termini e malfunzionamento del sistema PEC; e omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la comunicazione del curatore ex art. 97 l.fall., pur se priva dell'informazione sul diritto di opposizione, fosse comunque idonea a far decorrere il termine breve per l'opposizione allo stato passivo, perché la norma non prevede una sanzione di nullità per tale omissione e la mancata informazione integra solo una irregolarità, rimediabile, se del caso, attraverso l'istituto dell'errore scusabile/rimessione in termini. Ha inoltre confermato il rigetto della rimessione in termini, rilevando che la PEC risultava regolarmente consegnata alla casella del difensore e che il problema era nella mancata visualizzazione per un'anomalia del sistema informatico dello studio, circostanza imputabile alla parte/difensore e non a causa non imputabile. Di conseguenza ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese, dando atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda
l'obbligo informativo del curatore è finalizzato a comunicare l'esito della verifica e a provocare l'eventuale opposizione, ma la sua omissione non è assistita da nullità espressa e non impedisce di per sé la decorrenza del termine breve per impugnare.
individua il rimedio dell'opposizione allo stato passivo da parte del creditore escluso in tutto o in parte.
prevede il termine perentorio di trenta giorni per proporre opposizione allo stato passivo, decorrente dalla comunicazione dell'esecutività dello stato passivo.
la rimessione in termini presuppone che la decadenza sia dipesa da causa non imputabile alla parte, estranea alla sua volontà e con caratteri di assolutezza.
non è configurabile una nullità virtuale della comunicazione ex art. 97 l.fall. per la sola omissione dell'avviso sul diritto di opposizione, in assenza di lesione dello scopo dell'atto.
richiamato dal ricorrente, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento, poiché la decadenza non è stata ritenuta imputabile a causa esterna.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
dedotto per censurare la violazione di legge, ma il motivo è stato respinto perché la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione del tribunale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare nullità della decisione o del procedimento, senza successo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di fatti decisivi, ma il profilo è stato ritenuto insussistente.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per le memorie depositate dalle parti.
d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
la PEC è considerata sistema con valore legale equiparato alla raccomandata, idoneo a far decorrere i termini quando risulti la ricevuta di avvenuta consegna.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La comunicazione del curatore che informa dell'esecutività dello stato passivo e dell'esito della domanda di insinuazione è sufficiente a far decorrere il termine per l'opposizione, anche se omette l'espresso avviso sul diritto di proporla, perché tale omissione non è sanzionata da nullità e non incide sulla validità funzionale dell'atto.
- L'omessa indicazione del diritto o del termine di impugnazione non determina automaticamente rimessione in termini: il rimedio richiede la prova di una causa non imputabile, esterna alla sfera di controllo della parte, e non una semplice negligenza organizzativa del difensore.
- In presenza di comunicazione via PEC, la prova della ricezione si fonda sulla ricevuta di avvenuta consegna; non è necessario dimostrare anche la concreta lettura del messaggio da parte del destinatario.
- Se il messaggio PEC è regolarmente recapitato nella casella del destinatario, eventuali problemi interni allo studio professionale o al sistema informatico del difensore non integrano di regola una causa non imputabile idonea a giustificare la rimessione in termini.
- L'istituto della rimessione in termini opera in modo eccezionale e non può essere utilizzato per sanare decadenze derivate da disfunzioni o omissioni imputabili al difensore nella gestione dei propri strumenti di ricezione delle comunicazioni processuali.
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