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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05341/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da fatture emesse dal Comune per la somministrazione del servizio idrico integrato, che il Giudice di pace aveva annullato accogliendo la domanda del Condominio. Il Tribunale ha poi dichiarato inammissibile l'appello del Comune per tardività, ritenendo valida la notifica della sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine breve d'impugnazione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 285, 325, 326, 327 e 479 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, sostenendo che la notifica della sentenza di primo grado, avvenuta con formula esecutiva, non sarebbe stata idonea a far decorrere il termine breve per impugnare. La censura mirava dunque a contestare la tardività dell'appello e, a monte, la validità della notificazione della sentenza ai fini acceleratori.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in primo luogo, la difetto di specificità del motivo, poiché non era stato trascritto il tenore letterale della notifica oggetto di contestazione. Inoltre, il ricorso non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva affermato la corretta notifica della sentenza di primo grado al Comune nel domicilio eletto in primo grado e con corretta indicazione del procuratore costituito. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la notifica della sentenza, per far decorrere il termine breve di impugnazione, deve essere univocamente diretta a tale fine e percepibile come tale dal destinatario, dovendo essere eseguita al procuratore della parte o alla parte presso il procuratore nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata. Poiché il Tribunale si era conformato a tale orientamento e il ricorso non offriva elementi per mutarlo, la declaratoria di inammissibilità è stata confermata. Nulla è stato disposto sulle spese, non avendo il Condominio svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, in capo al ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 285 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di notificazione della sentenza

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione al termine breve per impugnare

  • art. 326 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla decorrenza del termine breve di impugnazione

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione al termine lungo di impugnazione

  • art. 479 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le disposizioni invocate

  • art. 360 c.p.c.

    invocato quale parametro del ricorso per cassazione per dedurre violazione di legge e vizio motivazionale

  • art. 360-bis c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che il motivo non offriva elementi per mutare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito accelerato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La notificazione della sentenza, quando è diretta a far decorrere il termine breve di impugnazione, deve essere univocamente riconoscibile come finalizzata a tale effetto acceleratorio e deve essere eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il procuratore nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata.
  • La semplice indicazione del nominativo del difensore nell'epigrafe della sentenza notificata non supplisce all'omessa specifica direzione della notifica al procuratore come destinatario, poiché tale circostanza è neutra e non consente di far decorrere il termine breve.
  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata trascrizione degli elementi di fatto decisivi o l'omesso confronto con le ragioni poste a fondamento della decisione determinano inammissibilità.
  • Quando il giudice di merito si conforma a un orientamento consolidato della Corte di cassazione, il ricorso che non offre argomenti idonei a mutare tale indirizzo può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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