Cassazione Penale, Ordinanza n. 13013/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado a pena detentiva e pecuniaria per detenzione di sostanze stupefacenti. Ha dedotto, con il primo motivo, vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere qualificata come di minore gravità. Con il secondo motivo ha lamentato l'omessa esclusione della recidiva. La sentenza rileva che la Corte territoriale aveva motivato il diniego del fatto lieve valorizzando la detenzione di sostanze di diversa tipologia e di rilevante peso ponderale, nonché che la doglianza sulla recidiva si risolveva in un mero dissenso rispetto alla valutazione di merito, senza specifica deduzione di violazioni di legge o vizi motivazionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sul diniego della lieve entità, osservando che la Corte d'appello aveva reso una motivazione logica e aderente agli atti, fondata sulla tipologia e sulla quantità della droga detenuta. Ha altresì reputato inammissibile il motivo sulla recidiva, perché non indicava alcun errore di diritto o vizio argomentativo, limitandosi a contrapporre una diversa lettura del caso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di sostanze stupefacenti; la sentenza di merito confermata in appello ha ritenuto integrata la fattispecie non lieve.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La Corte ha ribadito che il fatto di lieve entità va escluso quando la detenzione riguarda sostanze di diversa tipologia e di peso ponderale rilevante, secondo una valutazione di merito sorretta da motivazione logica.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti è valutazione di merito insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione coerente, specifica e non illogica.
- La presenza di sostanze stupefacenti di diversa tipologia e di quantitativi rilevanti può giustificare il diniego dell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
- In sede di legittimità, una censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura del fatto o a esprimere mero dissenso rispetto alla decisione impugnata è inammissibile se non individua specifici vizi di violazione di legge o di motivazione.
- L'omessa esclusione della recidiva non può essere utilmente dedotta con affermazioni generiche o meramente assertive, ma richiede l'indicazione puntuale dell'errore giuridico o del vizio motivazionale censurato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, nei limiti determinati dalla Corte.
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