Cassazione Penale, Ordinanza n. 33803/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva parzialmente riformato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, contestato ai sensi degli artt. 223, comma 1, in relazione all'art. 216, comma 1, n. 2, e 223, comma 2, n. 2, della legge fallimentare. In via preliminare, la difesa aveva chiesto la trattazione orale, ma la Corte ha escluso tale modalità in ragione del rito previsto dall'art. 611 c.p.p. per i ricorsi destinati alla settima sezione penale. Il primo motivo deduceva la violazione di legge per la mancata traduzione degli atti del procedimento. La Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, poiché riproponeva argomenti già dedotti in appello e disattesi, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso che l'imputato ignorasse la lingua italiana. Il secondo motivo censurava il giudizio di responsabilità penale, ma è stato ritenuto inammissibile perché generico, parzialmente attinente al merito e privo di confronto con la motivazione della Corte territoriale; inoltre, mirava a ottenere una rivalutazione degli elementi probatori non consentita in sede di legittimità. Il terzo motivo riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche ed è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato: la Corte di appello aveva motivato il diniego sulla base di elementi personali e fattuali rilevanti, precisando che l'incensuratezza è neutra ai sensi dell'art. 62-bis, comma 3, c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la fondatezza della doglianza sulla mancata traduzione, rilevando sia la genericità del motivo sia l'accertamento di merito secondo cui l'imputato conosceva la lingua italiana. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla responsabilità perché diretta a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e non correlata alla motivazione della sentenza impugnata. Ha parimenti dichiarato inammissibile la censura sul diniego delle attenuanti generiche, reputando adeguata la motivazione della Corte di appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte lo individua come disciplina della trattazione non orale dei ricorsi destinati alla settima sezione penale, non convertibile nella trattazione orale richiesta dalla difesa.
art. 223, comma 1, legge fallimentare
Norma richiamata per la contestazione del reato oggetto della condanna.
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
Norma richiamata in relazione alla contestazione di bancarotta fraudolenta.
art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare
Norma richiamata tra quelle poste a fondamento dell'imputazione.
La disposizione è interpretata nel senso che l'incensuratezza dell'imputato è elemento neutro e non impone la concessione delle attenuanti generiche.
La disposizione è richiamata quale fondamento del modulo decisorio applicato al ricorso.
Massime di principio
- L'obbligo di traduzione degli atti processuali non deriva dalla sola cittadinanza straniera dell'imputato, ma presuppone l'accertamento concreto della sua mancata conoscenza della lingua italiana.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, poiché manca una critica argomentata e specifica.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione o una rilettura degli elementi probatori per sostituire a quella del giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti ritenuta più plausibile dal ricorrente.
- Sono inammissibili i motivi intrinsecamente generici o privi della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato mediante il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza l'obbligo di esaminare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti; l'incensuratezza, in quanto elemento neutro, non impone di per sé la concessione delle attenuanti.
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