Cassazione Civile, Ordinanza n. 24685/2023 del 16/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da atti di contestazione di sanzioni doganali relativi a importazioni di chiusini e caditoie in ghisa effettuate in rappresentanza di una società importatrice. L'Ufficio doganale aveva ritenuto applicabile un dazio più elevato, qualificando la merce come ghisa malleabile e non come ghisa non malleabile. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente, mentre la CTR della Liguria aveva accolto l'appello della società limitandosi a richiamare, in modo generico, altre controversie e non meglio identificate consulenze tecniche. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 per motivazione apparente, perché la sentenza regionale non illustrava le censure contro la decisione di primo grado né le ragioni del loro rigetto; con il secondo ha lamentato la violazione della disciplina doganale e tariffaria europea, sostenendo l'erroneità della qualificazione della ghisa duttile rispetto alla ghisa malleabile ai fini del dazio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo nulla la sentenza d'appello per difetto di motivazione, perché basata su un richiamo a precedenti non specificati e a CTU non identificate, senza dare conto del thema decidendum né delle ragioni della decisione. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Liguria in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione effettiva; è nulla se manca l'illustrazione delle censure dell'appellante e delle ragioni del loro rigetto.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Concorre, insieme all'art. 36, a imporre un obbligo di motivazione della decisione tributaria regionale.
La motivazione per relationem è inidonea quando si traduce in mera adesione a precedenti imprecisati senza esplicitazione delle ragioni della decisione.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di norme di diritto sostanziale e processuale.
Regolamento (CE) n. 1212 del 2005 del Consiglio, del 25/07/2005
Richiamato nel secondo motivo come disciplina tariffaria doganale asseritamente violata, ma il relativo esame è stato assorbito.
art. 20 Regolamento CEE n. 2913 del 1992 (C.D.C.)
Richiamato nel secondo motivo in tema di classificazione doganale della merce, ma non esaminato per assorbimento.
allegato I al Regolamento CEE n. 2658 del 1987
Richiamato nel secondo motivo quale fonte della nomenclatura tariffaria applicabile, ma il motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza della CTR è nulla quando la motivazione sia solo apparente, cioè si risolva in un richiamo generico e acritico a precedenti o consulenze non specificati, senza rendere percepibili le ragioni della decisione.
- La motivazione per relationem è legittima solo se consente di individuare con chiarezza il thema decidendum e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente l'adesione apodittica a un orientamento già espresso in altri giudizi.
- Quando viene cassata la sentenza per vizio radicale di motivazione, restano assorbite le censure di merito relative alla corretta applicazione della normativa sostanziale sottostante.
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