Cassazione Penale, Ordinanza n. 31851/2026 del 25/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Catania il 22 maggio 2025. Il testo non specifica i fatti storici oggetto dell'imputazione né il reato contestato. Il ricorso articolava quattro motivi: i motivi primo e terzo riguardavano la responsabilità per il reato contestato e miravano, secondo la Corte, a ottenere una rivalutazione o una rilettura alternativa delle fonti di prova, senza individuare specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; il secondo motivo concerneva la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; il quarto riguardava il trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che tutti i motivi erano formulati genericamente, senza puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e senza congrui riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generici tutti i motivi e, quanto ai motivi primo e terzo, ha escluso che il giudizio di legittimità potesse essere utilizzato per una rivalutazione delle prove o per una rilettura alternativa del materiale probatorio, in assenza della specifica indicazione di travisamenti delle emergenze processuali. I motivi secondo e quarto sono stati ritenuti manifestamente infondati, poiché la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica sul diniego della particolare tenuità del fatto e sul trattamento sanzionatorio. Dall'inammissibilità conseguono le pronunce previste dall'art. 616 cod. proc. pen.; il testo trasmesso non riporta l'eventuale specifica liquidazione delle spese o della somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta manifestamente infondata alla luce della motivazione sufficiente e non illogica della sentenza impugnata.
L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste dalla disposizione.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano formulati in modo generico, senza la puntuale indicazione delle ragioni di diritto e senza un concreto riferimento alla motivazione del provvedimento impugnato.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione delle fonti di prova o una rilettura alternativa dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
- La censura relativa al travisamento della prova deve individuare specificamente il travisamento di un'emergenza processuale valorizzata nella decisione impugnata; la sua deduzione generica non consente il sindacato di legittimità.
- La motivazione sufficiente e non illogica resa dal giudice di merito sul diniego della particolare tenuità del fatto e sul trattamento sanzionatorio non è censurabile in cassazione mediante doglianze generiche o dirette a sollecitare un nuovo giudizio di merito.
Come è indicizzato
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