Cassazione Penale, Ordinanza n. 31856/2026 del 25/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il testo riferisce di ricorsi proposti contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. I ricorrenti avevano rinunciato a tutti i motivi di impugnazione relativi alla colpevolezza, ma hanno denunciato la violazione di legge e il difetto di motivazione con riferimento all'art. 129 c.p.p. Hanno inoltre censurato il trattamento sanzionatorio, sebbene la pena concordata dalle parti non fosse illegale. La Corte ha ritenuto tali doglianze incompatibili con la rinuncia ai motivi sulla colpevolezza e comunque non ammissibili rispetto a una pena concordata e non illegale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha rilevato che non era deducibile la violazione dell'art. 129 c.p.p. dopo la rinuncia a tutti i motivi di impugnazione sulla colpevolezza e che non potevano essere validamente contestati il trattamento sanzionatorio e la motivazione quando la pena era stata concordata dalle parti e non risultava illegale. Dall'inammissibilità sono conseguite le pronunce previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo non specifica ulteriormente il loro contenuto.
Norme richiamate
La sentenza impugnata era stata pronunciata secondo il procedimento di concordato con rinuncia ai motivi di appello.
La deduzione di violazioni riferite all'obbligo di immediato proscioglimento non è stata ritenuta ammissibile dopo la rinuncia a tutti i motivi di impugnazione sulla colpevolezza.
L'inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze processuali previste dalla disposizione.
Massime di principio
- Quando l'imputato rinuncia a tutti i motivi di impugnazione concernenti la colpevolezza, è inammissibile il ricorso che deduca violazioni di legge o vizi motivazionali riferiti all'art. 129 c.p.p.
- In presenza di una pena concordata dalle parti e non illegale, è inammissibile la censura relativa al trattamento sanzionatorio fondata su violazione di legge o difetto di motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
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