Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 31856/2026 del 25/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il testo riferisce di ricorsi proposti contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. I ricorrenti avevano rinunciato a tutti i motivi di impugnazione relativi alla colpevolezza, ma hanno denunciato la violazione di legge e il difetto di motivazione con riferimento all'art. 129 c.p.p. Hanno inoltre censurato il trattamento sanzionatorio, sebbene la pena concordata dalle parti non fosse illegale. La Corte ha ritenuto tali doglianze incompatibili con la rinuncia ai motivi sulla colpevolezza e comunque non ammissibili rispetto a una pena concordata e non illegale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha rilevato che non era deducibile la violazione dell'art. 129 c.p.p. dopo la rinuncia a tutti i motivi di impugnazione sulla colpevolezza e che non potevano essere validamente contestati il trattamento sanzionatorio e la motivazione quando la pena era stata concordata dalle parti e non risultava illegale. Dall'inammissibilità sono conseguite le pronunce previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo non specifica ulteriormente il loro contenuto.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza impugnata era stata pronunciata secondo il procedimento di concordato con rinuncia ai motivi di appello.

  • art. 129 c.p.p.

    La deduzione di violazioni riferite all'obbligo di immediato proscioglimento non è stata ritenuta ammissibile dopo la rinuncia a tutti i motivi di impugnazione sulla colpevolezza.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze processuali previste dalla disposizione.

Massime di principio

  • Quando l'imputato rinuncia a tutti i motivi di impugnazione concernenti la colpevolezza, è inammissibile il ricorso che deduca violazioni di legge o vizi motivazionali riferiti all'art. 129 c.p.p.
  • In presenza di una pena concordata dalle parti e non illegale, è inammissibile la censura relativa al trattamento sanzionatorio fondata su violazione di legge o difetto di motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.