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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31869/2026 del 25/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa il 30 gennaio 2026, aveva rideterminato, su accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la pena inflitta a due imputati per i reati loro ascritti. Il difensore proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo articolato, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 606, lett. b) ed e), e 129 c.p.p. Quanto al reato di resistenza contestato al capo 9), sosteneva che la Corte di appello non avesse verificato l'eventuale sussistenza di una causa di proscioglimento e che la responsabilità dovesse riferirsi soltanto a un coimputato, il quale aveva posto in essere atti di violenza contro gli operanti, mentre uno dei ricorrenti si era dato alla fuga. Quanto ai capi 1) e 14), relativi al delitto di ricettazione, lamentava che nei confronti dell'altro ricorrente fosse stata esclusa la possibilità di proscioglimento per il solo fatto che egli si trovava a bordo di una vettura di provenienza illecita condotta dall'altro imputato, mentre il medesimo elemento era stato ritenuto insufficiente per affermare la responsabilità di un coimputato. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure fossero inammissibili perché riproponevano motivi di appello espressamente rinunciati con la richiesta di concordato in appello e, inoltre, sollecitavano una diversa lettura del fatto, non consentita nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha affermato che, in presenza di un accordo sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., il controllo della Corte di appello è limitato alla legalità della pena e il giudice non deve motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., né su nullità assolute o inutilizzabilità delle prove, quando tali questioni siano coperte dalla rinuncia ai motivi di appello. L'accordo comporta inoltre la rinuncia a dedurre successivamente in cassazione ogni diversa doglianza, salvo l'illegalità della pena. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ravvisata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    L'accordo delle parti sulla pena in appello limita il controllo del giudice alla legalità della pena e comporta la rinuncia ai motivi di appello nonché, successivamente, alle doglianze diverse proponibili in cassazione, salvo l'illegalità della pena.

  • art. 129 c.p.p.

    Nel giudizio conseguente al concordato in appello, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. quando la cognizione sia limitata dai motivi non rinunciati.

  • art. 606, lett. b) ed e), c.p.p.

    Le deduzioni di violazione di legge e vizio di motivazione non possono essere utilizzate per riproporre motivi di appello rinunciati o per ottenere una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, il controllo del giudice di secondo grado sulla pena concordata è limitato alla verifica della sua legalità; il giudice può accogliere o rigettare l'accordo, ma non modificarlo.
  • La rinuncia ai motivi di appello conseguente all'accordo sulla pena limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati e rende non necessaria una motivazione sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., nonché sull'assenza di nullità assolute o inutilizzabilità delle prove coperte dalla rinuncia.
  • L'accordo sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. comporta la rinuncia a dedurre in cassazione doglianze diverse da quelle compatibili con l'accordo, anche se relative a questioni rilevabili d'ufficio; resta deducibile l'irrogazione di una pena illegale.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga motivi di appello espressamente rinunciati con la richiesta di concordato in appello.
  • È inammissibile in cassazione la censura che, sotto la veste del vizio di motivazione, solleciti una diversa lettura delle risultanze fattuali.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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