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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31868/2026 del 25/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Gli imputati erano stati condannati per rapina pluriaggravata in concorso e la Corte di appello di Torino, su accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena. I ricorsi per cassazione sono stati proposti: per un imputato, per l'esclusione della recidiva e il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti; per due imputati, per genericità e carenza della motivazione e per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione e in regime di prevalenza, anche in considerazione del comportamento processuale; per un altro imputato, per difetto di motivazione; per un ulteriore imputato, per l'omessa considerazione del risarcimento del danno, dell'intervento della compagnia assicurativa e del ruolo marginale nella rapina. Un imputato ha inoltre dedotto l'illegalità della pena, sostenendo che il calcolo avrebbe violato l'art. 628, quinto comma, c.p., relativo al concorso delle circostanze aggravanti e attenuanti nella rapina, nonché il difetto di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi non consentiti: quelli degli altri imputati perché generici, reiterativi di doglianze oggetto di rinuncia con il concordato in appello e, in parte, diretti a ottenere una rivalutazione del fatto; quello relativo alla pena perché la sanzione applicata non eccedeva i limiti edittali e, pertanto, non era illegale, potendo rilevare soltanto un eventuale errore nei passaggi intermedi di calcolo, non deducibile dopo l'accordo, secondo i limiti del controllo di legittimità sul concordato in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha affermato che, nel concordato in appello, il controllo del giudice è limitato alla legalità della pena finale e che l'accordo comporta la rinuncia a dedurre in cassazione le doglianze già rinunciate, comprese quelle relative alla responsabilità, alla qualificazione giuridica, alle attenuanti, alla recidiva e alla motivazione, salvo il caso di pena effettivamente illegale. Ha inoltre escluso che la pena concordata fosse illegale, poiché non risultava superiore o inferiore ai limiti edittali applicabili; eventuali errori nei passaggi intermedi del calcolo non determinano, di per sé, illegalità della pena. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    L'accordo delle parti limita il controllo del giudice di appello alla verifica della legalità della pena e comporta la rinuncia alle doglianze oggetto dell'accordo.

  • art. 606, lett. b), c.p.p.

    È richiamato quale parametro per le censure di violazione o erronea applicazione della legge penale.

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    È richiamato quale parametro per le censure di vizio della motivazione; tali doglianze sono state ritenute non consentite o generiche nel contesto del concordato in appello.

  • art. 628, comma 3, n. 3-bis, c.p.

    avere commesso il fatto in luogo di privata dimora

    La circostanza aggravante era stata contestata, ma la Corte ha ritenuto che l'asserito errore nel suo trattamento non avesse prodotto una pena finale estranea ai limiti edittali.

  • art. 628, comma 5, c.p.

    Disciplina il concorso delle circostanze nella rapina; la sua eventuale violazione nei passaggi intermedi del calcolo non rende illegale la pena finale se questa resta entro i limiti edittali.

  • art. 129 c.p.p.

    Nel concordato in appello il giudice non deve fornire una motivazione specifica sul mancato proscioglimento ai sensi di tale norma, quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla valutazione della prova, ma la relativa doglianza è stata ritenuta preclusa o non consentita.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato dai ricorrenti per il riconoscimento delle attenuanti generiche; la censura è stata ritenuta preclusa dall'accordo in appello.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato dai ricorrenti per la valutazione della gravità del fatto e della personalità; la censura è stata ritenuta preclusa o non consentita.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • artt. 23 e seguenti c.p.

    Individuano i limiti edittali generali rilevanti per stabilire se la pena sia illegale.

  • art. 65 c.p.

    Richiamato tra le disposizioni che delimitano la pena legale.

  • artt. 71 e seguenti c.p.

    Richiamati tra le disposizioni che delimitano la pena legale nel concorso di reati e circostanze.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello il giudice deve verificare la legalità della pena concordata, ma non può modificarne autonomamente il contenuto: può soltanto accogliere o rigettare l'accordo.
  • L'accordo ex art. 599-bis c.p.p. comporta la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di cassazione le doglianze già oggetto di rinuncia, comprese quelle relative alla responsabilità, alla qualificazione giuridica, alle circostanze, alla motivazione e alle cause di proscioglimento, salvo la denuncia di una pena effettivamente illegale.
  • La pena è illegale quando eccede i limiti edittali generali o quelli previsti dalla specifica norma incriminatrice, oppure quando è riferita a un reato depenalizzato, abrogato o dichiarato incostituzionale; non è invece illegale per il solo fatto che i passaggi intermedi del calcolo siano stati effettuati in violazione di legge.
  • Nel concordato in appello, un eventuale errore nel giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee non determina illegalità della pena se la sanzione finale resta entro i limiti edittali applicabili.
  • Quando l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello nell'ambito del concordato, il giudice di appello non è tenuto a motivare specificamente sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né sull'insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità delle prove, nei limiti della cognizione devoluta.

Come è indicizzato

MaterieRapinaCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale

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