Cassazione Penale, Ordinanza n. 31855/2026 del 25/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato immediatamente inammissibile il ricorso, rilevando che era stato proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino del 26 marzo 2026, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino con rito abbreviato per i reati previsti dagli artt. 337 e 635 c.p. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché presentato direttamente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p. Dal testo non risultano specifici motivi di merito dedotti nel ricorso, né è descritta la fattispecie concreta sottostante ai reati contestati.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma incriminatrice richiamata quale base della condanna, senza ulteriore descrizione della condotta nel testo della decisione.
art. 635 c.p.
Norma incriminatrice richiamata quale base della condanna, senza ulteriore descrizione della condotta nel testo della decisione.
art. 613, comma 1, c.p.p.
La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto direttamente dall'imputato, in violazione della disposizione che disciplina la sottoscrizione e la proposizione del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato quando la legge processuale richiede che esso sia presentato mediante un difensore abilitato, ai sensi dell'art. 613, comma 1, c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende; nel caso esaminato tale somma è stata determinata in euro 3.000.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 25 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31851/2026 del 25/08/2026
- ordinanza_penale · 25 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31856/2026 del 25/08/2026
- ordinanza_penale · 25 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31863/2026 del 25/08/2026
- ordinanza_penale · 25 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31866/2026 del 25/08/2026
- ordinanza_penale · 25 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31868/2026 del 25/08/2026
- ordinanza_penale · 25 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31869/2026 del 25/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →