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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31855/2026 del 25/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato immediatamente inammissibile il ricorso, rilevando che era stato proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino del 26 marzo 2026, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino con rito abbreviato per i reati previsti dagli artt. 337 e 635 c.p. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché presentato direttamente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p. Dal testo non risultano specifici motivi di merito dedotti nel ricorso, né è descritta la fattispecie concreta sottostante ai reati contestati.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata quale base della condanna, senza ulteriore descrizione della condotta nel testo della decisione.

  • art. 635 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata quale base della condanna, senza ulteriore descrizione della condotta nel testo della decisione.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto direttamente dall'imputato, in violazione della disposizione che disciplina la sottoscrizione e la proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato quando la legge processuale richiede che esso sia presentato mediante un difensore abilitato, ai sensi dell'art. 613, comma 1, c.p.p.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende; nel caso esaminato tale somma è stata determinata in euro 3.000.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeDanneggiamentoImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale

Testo integrale

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