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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31866/2026 del 25/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione è motivata dalla non consentita proposizione, nel caso concreto, della richiesta di assoluzione perché il fatto non sussiste, oltre che dalla valutazione di inammissibilità dei motivi dedotti.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto contro una sentenza di applicazione della pena. Il ricorrente ha dedotto l'erronea qualificazione giuridica dei fatti e la mancata assoluzione perché il fatto non sussiste. La Corte ha ritenuto tali censure non consentite nel giudizio di legittimità relativo a una sentenza di applicazione della pena, poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita i motivi proponibili alle questioni riguardanti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    La norma delimita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione proponibili contro la sentenza di applicazione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nel caso concreto, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena, il ricorso per cassazione è ammissibile esclusivamente per i motivi tassativamente individuati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito introdurre censure estranee a tale perimetro.
  • La richiesta di assoluzione perché il fatto non sussiste non rientra, in quanto tale, tra i motivi proponibili contro una sentenza di applicazione della pena e determina l'inammissibilità del ricorso quando costituisce oggetto della censura proposta.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., incluse la condanna al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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