Cassazione Penale, Ordinanza n. 31863/2026 del 25/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto contro una sentenza della Corte di appello di Napoli emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., nell'ambito del concordato in appello. Il ricorrente ha dedotto l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 129 c.p.p., prospettando quindi la mancata valutazione delle condizioni per una pronuncia di proscioglimento. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., sono ammissibili soltanto censure riguardanti la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero sulla richiesta e l'eventuale difformità del contenuto della decisione rispetto all'accordo. Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi concernenti la determinazione della pena, salvo che si traducano nell'illegalità della sanzione, perché eccedente i limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ritenendo che la censura proposta, relativa alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non fosse deducibile contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599 bis
Disciplina il concordato in appello e delimita, secondo la Corte, le censure proponibili in cassazione contro la relativa sentenza.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non può essere dedotta mediante ricorso per cassazione contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.
la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599 bis
Impone la declaratoria senza formalità dell'inammissibilità del ricorso contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. sono ammissibili in cassazione esclusivamente le censure relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla conformità della decisione giudiziale rispetto al contenuto dell'accordo.
- Sono inammissibili, nel ricorso contro una sentenza di concordato in appello, le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.
- Nel giudizio di cassazione relativo a una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. sono inammissibili le censure concernenti la determinazione della pena, salvo che il vizio comporti l'illegalità della sanzione perché eccedente i limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- L'inammissibilità del ricorso contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. è dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Come è indicizzato
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