Cassazione Penale, Ordinanza n. 36838/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la sua responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio per il reato di insolvenza fraudolenta. L'unico motivo dedotto riguardava la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena: si contestava, in sostanza, la congruità della pena irrogata. La Corte di cassazione rileva che la motivazione di appello è congrua e non illogica, perché ha valorizzato le concrete modalità del fatto, la gravità del danno cagionato e i numerosi precedenti penali dell'imputata, ritenuti indicativi di una notevole capacità a delinquere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla pena, osservando che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p., e che non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena quando la determinazione non sia arbitraria o illogica. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come parametro del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena
richiamato come parametro per la graduazione del trattamento sanzionatorio in base alle concrete circostanze del fatto e alla personalità dell'imputato
implicito riferimento al regime conseguente alla declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e deve essere sorretta da motivazione coerente con i criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sia frutto di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica.
- Ai fini della dosimetria della pena sono valorizzabili le concrete modalità del fatto, la gravità del danno cagionato e i precedenti penali dell'imputato, in quanto elementi rilevanti per apprezzarne la capacità a delinquere.
- Quando il motivo di ricorso investe solo la congruità della pena ed è manifestamente infondato, il ricorso può essere dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste per legge.
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