Cassazione Civile, Ordinanza n. 24214/2022 del 04/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato sei verbali di accertamento per accesso in zona a traffico limitato in violazione degli artt. 7 e 14 del codice della strada. Ha sostenuto di aver noleggiato nel 2010 un veicolo immatricolato in Italia, di aver transitato più volte nella ZTL senza avvedersi della segnaletica per il maltempo, e che il termine di notifica della sanzione fosse spirato. In particolare ha dedotto che, poiché l’identificazione del conducente era stata acquisita dall’amministrazione il 9 febbraio 2011, la notifica avrebbe dovuto avvenire entro 90 giorni dall’accertamento, non potendosi applicare il termine di 360 giorni riservato ai residenti all’estero. Ha inoltre sostenuto che tale disciplina fosse discriminatoria e lesiva della libertà di circolazione, oltre a invocare l’esimente della forza maggiore per le condizioni meteorologiche avverse e l’asserita scarsa visibilità della segnaletica. In un ulteriore motivo ha dedotto l’illegittimità costituzionale dell’art. 201 C.d.S. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.
La decisione
La Corte ha respinto tutti i motivi. Ha ritenuto che per i residenti all’estero il termine applicabile per la notifica dei verbali di violazione del codice della strada sia comunque quello di 360 giorni dall’accertamento, senza eccezioni per il fatto che il veicolo sia immatricolato in Italia o che i dati del trasgressore siano già stati acquisiti. Ha escluso la violazione del principio di non discriminazione e della libertà di circolazione, valorizzando la diversità oggettiva tra notifiche interne e notifiche all’estero e la necessità di tempi maggiori per le verifiche e le attività di notifica verso l’estero. Ha inoltre confermato l’accertamento di fatto del giudice di merito circa la visibilità della segnaletica e l’assenza di una situazione di forza maggiore o stato di necessità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 201, comma 1, D.lgs. 285/1992
90 giorni dall'accertamento; 360 giorni per i residenti all'estero
per i residenti all’estero il termine di 360 giorni si applica in via generale e non è escluso dalla presenza di targa italiana o dalla disponibilità anticipata dei dati del trasgressore; la diversità di regime è giustificata dalle maggiori difficoltà della notifica all’estero
norme violate con l’accesso alla zona a traffico limitato
art. 18 TFUE
il divieto di discriminazione in base alla nazionalità o residenza non è assoluto e consente differenze giustificate da ragioni obiettive e proporzionate
art. 20 TFUE
invocato per la libertà di circolazione, ma la Corte esclude che il termine differenziato la violi
art. 21 TFUE
invocato per la libertà di circolazione, ma la Corte esclude che il termine differenziato la violi
art. 3, commi 1 e 2, L. 689/1981
invocato per l’esimente della forza maggiore; la Corte esclude che ricorressero i presupposti in fatto
art. 3 Cost.
la disciplina differenziata non è irragionevole, poiché le situazioni poste a confronto non sono omogenee
art. 24 Cost.
richiamato nel motivo di legittimità costituzionale, ma ritenuto non violato
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo di legittimità costituzionale, ma ritenuto non violato
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Per le violazioni del codice della strada commesse da soggetti residenti all’estero, il termine di notifica del verbale è quello speciale di 360 giorni dall’accertamento e non quello ordinario di 90 giorni previsto per i residenti in Italia.
- Il termine speciale per la notifica all’estero non è escluso dal fatto che il veicolo sia immatricolato in Italia o che l’amministrazione abbia già ottenuto i dati identificativi del trasgressore, poiché rilevano anche le ulteriori attività necessarie alla notifica fuori dal territorio nazionale.
- La diversità di trattamento tra residenti in Italia e residenti all’estero è legittima quando è sorretta da ragioni obiettive e proporzionate, quali la maggiore complessità operativa della notifica internazionale e il rischio di vanificare l’effettività della potestà sanzionatoria.
- L’esimente della forza maggiore o dello stato di necessità non può essere riconosciuta se il giudice di merito accerta in fatto che la segnaletica era visibile e che non vi era una situazione che rendesse necessario l’accesso alla zona vietata.
- In sede di legittimità, l’accertamento di fatto del giudice di merito sulla visibilità della segnaletica e sull’assenza di scriminanti non è censurabile se sorretto da motivazione non illogica.
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