Cassazione Penale, Sentenza n. 17215/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce tre motivi: 1) vizio di motivazione perché la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto della necessità di evitare l'interruzione di un pubblico servizio e perché avrebbe erroneamente ritenuto Ecoambiente morosa verso la ASP; 2) mancata motivazione su un profilo di appello non valutato: la convenienza per la fallenda dell'affitto del ramo d'azienda (la cessionaria si sarebbe assunta le esposizioni verso dipendenti e fornitori e avrebbe permesso la prosecuzione del servizio); 3) violazione di legge per carenza dell'elemento soggettivo (dolo) della bancarotta, alla stregua del fatto che l'affitto rientrava negli scopi sociali e mirava a proseguire il servizio pubblico e a garantire il pagamento dei dipendenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte: il primo motivo è manifestamente infondato (la necessità di evitare l'interruzione di un pubblico servizio riguarda i motivi dell'agire e non costituisce causa di giustificazione). Il secondo motivo è invece fondato nella parte in cui la Corte territoriale non si è confrontata con la valutazione della effettiva convenienza per la cedente dell'affitto del ramo d'azienda; tale mancanza è decisiva perché l'elemento oggettivo del reato di bancarotta distrattiva richiede l'accertamento del depauperamento concreto e del pericolo per i creditori e dunque della reale utilità della cessione/affitto per la fallita. Il terzo motivo è dichiarato inedito perché la doglianza sul coefficiente psicologico non era stata sollevata in modo specifico in appello. Ne è conseguito l'annullamento parziale della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Catania per una nuova e completa valutazione dei fatti alla luce dei principi di diritto richiamati (in particolare valutazione della convenienza effettiva e dei molteplici indici di fraudolenza).
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi del ricorso; il ricorso è stato articolato nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Citato dal ricorrente come norma il cui rischio sarebbe stato sacrificato dalla condotta, ma la Corte di Cassazione osserva che l'evitare l'interruzione di un pubblico servizio attiene ai motivi dell'agire e non configura una causa di giustificazione rispetto al reato contestato.
art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare
Richiamato implicitamente come riferimento alla fattispecie di bancarotta fraudolenta distrattiva: la Corte richiama che l'affitto di beni aziendali per canone incongruo o simulato può integrare la distrazione se determina depauperamento e pericolo per i creditori.
art. 611 cod. proc. pen. (natura rinnovata)
Richiamato per segnalare che il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi della normativa rinnovata (d.lgs. n. 150/2022 e successive integrazioni).
Richiamato come fonte della modifica procedurale che ha consentito il dibattimento del ricorso senza intervento delle parti (art. 611 c.p.p. rinnovato).
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Citato nella giurisprudenza richiamata per spiegare l'inammissibilità di dedurre in cassazione questioni fattuali o vizi di motivazione non prospettati in appello; la Corte ricorda che l'introduzione 'ex novo' di doglianze sull'elemento psicologico è vietata.
Massime di principio
- La valutazione della sussistenza della bancarotta distrattiva richiede una valutazione complessiva della convenienza dell'operazione per la fallenda: se l'operazione era effettivamente utile alla cedente e non ha determinato un depauperamento ingiustificato, il reato potrebbe essere escluso.
- Non sono sufficienti indici isolati (identità di sede, collegamenti familiari) per concludere automaticamente per la fraudolenza: il giudice deve esaminare molteplici indici (condizione patrimoniale e finanziaria, cointeressenze, congruità dei canoni, effettivo incasso, contesto imprenditoriale) in maniera complessiva.
- La necessità di assicurare la prosecuzione di un pubblico servizio attiene ai motivi dell'agire e non costituisce di per sé una causa di giustificazione rispetto al reato di bancarotta; tuttavia può essere un elemento da valutare nella complessiva ricostruzione dei fatti.
- Questioni rilevanti dal punto di vista psicologico (dolo) o nuovi profili fattuali devono essere tempestivamente e specificamente dedotti in sede di appello: introdurli per la prima volta in Cassazione è generalmente inammissibile (doglianza inedita).
- In caso di accertata omissione motivazionale da parte della Corte territoriale su un profilo decisivo sollevato in appello, la Cassazione annulla e rinvia per consentire la nuova valutazione; ciò rafforza l'obbligo per i giudici di merito di affrontare e motivare tutte le questioni rilevanti dedotte dalle parti.
- Quando si valuta la legittimità di cessioni o affitti di rami d'azienda in prossimità del fallimento, è essenziale verificare non solo la forma negoziale ma l'effettiva utilità economica e la concreta capacità dell'operazione di preservare o, al contrario, di compromettere le garanzie creditorie.
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