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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25288/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia origina da un arbitrato tra due fratelli, soci di un'attività d'impresa. Uno di essi ha posto in esecuzione il lodo arbitrale, ottenendone la ratifica dal Tribunale. L'altro ha proposto opposizione sostenendo che il lodo fosse irrituale e quindi non suscettibile di delibazione né idoneo a costituire titolo esecutivo. I giudici di merito hanno invece qualificato il lodo come rituale. Il soccombente ha poi proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile. Con il successivo ricorso per revocazione dell'ordinanza di inammissibilità, egli ha dedotto errore di fatto della Corte ex art. 395, n. 4, c.p.c., assumendo che la precedente ordinanza avesse travisato il contenuto dei motivi di ricorso, ritenendo erroneamente che egli avesse impugnato solo l'esame della clausola compromissoria, mentre in realtà aveva contestato anche la legittimità dell'exequatur perché riferito a un lodo irrituale. La Corte ha ritenuto che la censura investisse non un errore percettivo, ma l'interpretazione dei motivi di ricorso, e quindi un profilo non deducibile con revocazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che l'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede un'erronea percezione di fatti di causa, immediatamente verificabile dagli atti, essenziale e decisiva, e non può riguardare attività interpretativa o valutativa. Nel caso concreto, la doglianza del ricorrente mirava in realtà a censurare l'interpretazione dei motivi del precedente ricorso e la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, non un errore di fatto revocatorio. La Corte ha inoltre ribadito che, in sede di opposizione all'esecuzione, non può essere rimessa in discussione in cassazione la diversa qualificazione del lodo come irrituale, se i giudici di merito lo hanno ritenuto rituale e quindi dotato di efficacia esecutiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese e agli ulteriori oneri di legge sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione della sentenza di cassazione è ammissibile solo per errore di fatto, consistente in un'erronea percezione di circostanze risultanti dagli atti, non per errori di interpretazione o valutazione.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità della riqualificazione del lodo e dell'exequatur; la Corte non affronta nel merito tale profilo perché lo ritiene estraneo al vizio revocatorio dedotto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata rilevata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando la decisione sia viziata da una falsa percezione di un fatto processuale o sostanziale, risultante in modo immediato dal confronto tra la sentenza e gli atti, e non quando si contesti il modo in cui la Corte ha interpretato le censure proposte.
  • La revocazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione la ratio decidendi della precedente pronuncia né per proporre, sotto forma di errore di fatto, una critica alla valutazione giuridica dei motivi di ricorso.
  • Se i giudici di merito hanno qualificato un lodo arbitrale come rituale e hanno riconosciuto l'efficacia esecutiva del titolo, la contestazione in sede di legittimità della natura irrituale del lodo non è sindacabile quando presupponga una rivalutazione dell'oggetto dell'impugnazione o della qualificazione già effettuata nei gradi di merito.
  • In sede di revocazione di ordinanze della Cassazione, l'errore deve incidere direttamente sulla pronuncia impugnata e riguardare solo atti interni al giudizio di cassazione; sono quindi escluse le censure che richiedano un nuovo esame interpretativo delle doglianze svolte nel precedente ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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