Cassazione Penale, Ordinanza n. 01998/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato e non tramite difensore iscritto nell'apposito albo cassazionistico. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per evasione ex art. 385 c.p., deducendo violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione non è entrata nel merito del motivo, poiché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso: l'atto era stato sottoscritto e presentato personalmente dalla parte interessata, senza la sottoscrizione di un difensore abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Indica il delitto per cui la condanna di merito era stata confermata in appello, cioè evasione.
Consente la trattazione del ricorso in camera di consiglio quando esso è inammissibile.
Stabilisce che il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma solo da difensori iscritti nello speciale albo della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per il criterio relativo alla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, subordinata all'assenza di colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011
Le Sezioni Unite hanno affermato che la regola sulla necessaria sottoscrizione del difensore abilitato si applica a tutti i ricorsi per cassazione, avverso qualsiasi tipo di provvedimento.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dalla parte interessata; è necessaria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista determina l'inammissibilità del ricorso, indipendentemente dal tipo di provvedimento impugnato.
- Quando il ricorso è inammissibile per causa imputabile al ricorrente, la Corte può condannarlo al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
- La disciplina processuale sul ricorso personale è di stretta interpretazione e opera in modo uniforme per tutti i ricorsi per cassazione.
Come è indicizzato
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