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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8271/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p. deducendo un "errore percettivo" nell'accertamento della prescrizione: sostiene che la valutazione della maturazione della prescrizione al momento della decisione della Suprema Corte è viziata dal fatto che si sarebbe instaurato un valido rapporto processuale in conseguenza del rigetto del ricorso anziché per una dichiarazione di inammissibilità, con conseguente diversa incidere dei termini di prescrizione sulla vicenda.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto irrilevante la censura del ricorrente in presenza del regime di raddoppio dei termini di prescrizione applicabile al reato per i fatti del 12/05/2015 (art. 589 comma 2 c.p. con raddoppio ex art.157 comma 6 c.p.), sicché la prescrizione non era maturata. La Corte ha altresì condannato il ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, non ritenendo prova di colpa grave nella presentazione del ricorso, ha disposto il versamento in via equitativa di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (citando la Corte Costituzionale n.186/2000). Sentenza emessa il 24 gennaio 2025.

Norme richiamate

  • art. 589 comma 2 cod. pen.

    La condanna del ricorrente è stata confermata applicando il regime previgente dell'art. 589 c.p. comma 2 (omicidio colposo con violazione della disciplina sulla circolazione stradale), ossia la fattispecie anteriore all'introduzione dell'omicidio stradale.

  • art. 157 comma 6 cod. pen.

    Il giudice ha ritenuto applicabile il raddoppio dei termini di prescrizione previsto dall'art. 157 comma 6 c.p., in vigore già prima delle successive novellazioni, con conseguente raddoppio del termine ordinario (settennale) per i fatti del 12/05/2015.

  • Legge 23/03/2016 n. 41

    Richiamata come novella che ha introdotto l'omicidio stradale e modificato il panorama normativo; la Corte osserva tuttavia che il regime di raddoppio della prescrizione era già operativo per i fatti anteriori e resta applicabile alla fattispecie concreta.

  • Decreto-Legge 23/05/2008 n. 92, convertito con L. 24/07/2008 n. 125

    Richiamato come precedente intervento normativo che aveva già inciso sui termini di prescrizione; la Corte segnala che il raddoppio dei termini era in vigore già prima della novella del 2016.

  • art. 625-bis cod. pen.

    Norma sulla procedura del ricorso straordinario in materia penale, in base alla quale è stato proposto il ricorso; la Corte ne ha dichiarato l'inammissibilità per le ragioni esposte.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Corte Costituzionale, sentenza 13/06/2000 n. 186

    Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle Ammende: la Corte ha ritenuto che non vi fosse colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ha quindi disposto un versamento equitativo di euro 3.000,00.

  • D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e D.Lgs. 28/08/2000 n. 274

    Richiamati come testi normativi di coordinamento menzionati dalla legge istitutiva dell'omicidio stradale; non sono centrali per la decisione sulla prescrizione ma sono stati citati nel contesto normativo.

Massime di principio

  • In casi di contestazioni sulla prescrizione verificare sempre la data dei fatti per stabilire quale versione normativa si applica e se eventuali riforme abbiano inciso sui termini (aumento o riduzione) e sulla loro decorrenza.
  • Il raddoppio dei termini di prescrizione previsto da norme come l'art.157 comma 6 c.p. può impedire la maturazione della prescrizione anche se successivamente intervenute novellazioni; va applicato il regime vigente alla data dei fatti e alle condizioni previste dalla norma.
  • La differenza formale tra "rigetto" e "dichiarazione di inammissibilità" di un impugnazione può essere rilevante sui profili processuali, ma un'eccezione di errore percettivo su tale punto richiede la prova che la diversa qualificazione abbia effettivamente prodotto pregiudizio (es. sulla prescrizione); senza ciò difficilmente ottiene accoglimento.
  • I rimedi straordinari (es. ricorso ex art. 625-bis c.p.) sono soggetti a rigide regole di ammissibilità: valutare attentamente la fondatezza e le conseguenze processuali dell'impugnazione prima della proposizione per evitare condanne alle spese e sanzioni in favore della Cassa delle Ammende.
  • Quando si impugna una decisione con profili temporali (prescrizione), è fondamentale produrre calcoli e documentazione chiara sulla decorrenza dei termini e su come le novellazioni legislative interagiscono con il caso concreto.
  • Se si ritiene che la decisione abbia errato nella qualificazione processuale (rigetto vs inammissibilità), valutare il ricorso solo se sussistono elementi obiettivi che dimostrino il concreto effetto di tale qualificazione (per es. apertura o chiusura di termini).

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