Cassazione Penale, Ordinanza n. 22138/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano non specificamente confrontati con la motivazione d'appello e, in parte, ripetitivi di censure già vagliate. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione e per un ulteriore reato previsto dall'art. 10, comma 3, del d.l. n. 14 del 2017. I motivi dedotti riguardavano esclusivamente il trattamento sanzionatorio: contestazione della dosimetria della pena, omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e mancata sostituzione della pena. La Corte ha rilevato che tali censure erano in parte meramente riproduttive di questioni già esaminate dai giudici di merito e in parte generiche, perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 10, comma 3, d.l. n. 14 del 2017
È richiamato come base normativa di uno dei reati oggetto di condanna; il testo non specifica oltre il contenuto della fattispecie contestata.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è coerente con la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza offrire argomenti nuovi o decisivi.
- Sono generici i motivi di ricorso che non si confrontano con la specifica motivazione della sentenza impugnata, poiché difettano del necessario requisito di specificità.
- Le doglianze relative alla dosimetria della pena, alle attenuanti generiche e alla sostituzione della pena non possono essere accolte in cassazione quando siano formulate in modo apodittico o reiterativo, senza critica puntuale alla motivazione del giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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