Cassazione Civile, Ordinanza n. 22553/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. contro un'ordinanza del tribunale, emessa in corso di causa, che aveva rigettato la revoca di una precedente ordinanza con cui era stata respinta la sospensione dell'ordine di liberazione dell'immobile ex art. 560 c.p.c. e aveva rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. Nel ricorso lamentavano, in sostanza, la natura decisoria del provvedimento, il dedotto difetto di giurisdizione/competenza, la pendenza di un regolamento di giurisdizione o competenza, nonché una serie di ulteriori contestazioni eterogenee relative alla procedura esecutiva/fallimentare e ad asseriti profili di illegittimità del titolo e del provvedimento di rilascio. Tuttavia il ricorso era strutturato in modo confuso, privo di una chiara esposizione sommaria dei fatti e di specifici motivi riconducibili a censura di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse un provvedimento interinale, emesso in corso di causa e quindi privo dei requisiti di decisorietà e definitività richiesti per l'ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. Inoltre ha rilevato la mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché l'incomprensibilità del ricorso per la commistione disordinata di molteplici doglianze e richieste. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di difese dell'intimato, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Il ricorso straordinario per cassazione è ammesso anche contro provvedimenti non formalmente sentenze solo se dotati congiuntamente di decisorietà e definitività.
L'ordinanza di liberazione dell'immobile emessa nell'ambito della procedura esecutiva/fallimentare è considerata provvedimento non decisorio e revocabile/modificabile nel corso del giudizio.
Richiamato come rimedio esperibile contro l'ordinanza ex art. 560 c.p.c. in quanto atto esecutivo impugnabile.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria ma chiara e completa dei fatti di causa; la sua mancanza determina inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 267 TFUE
Richiamato dalle parti nelle richieste formulate nel ricorso; la Corte non ha ritenuto di esaminarle per l'inammissibilità del ricorso.
artt. 24 e 111 Cost.
La Corte ribadisce che il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti e gli altri requisiti di accesso al giudizio di legittimità non contrastano con il diritto di difesa e il giusto processo.
art. 6 CEDU
Richiamato nel contesto del vaglio sulla legittimità delle condizioni di accesso al giudizio di cassazione, ritenute compatibili con la Convenzione.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. è ammissibile contro provvedimenti diversi dalla sentenza solo se essi presentano insieme carattere decisorio e definitivo, cioè incidono su diritti soggettivi con attitudine al giudicato e non sono ulteriormente revocabili, modificabili o impugnabili con altri rimedi.
- I provvedimenti emessi dal giudice in corso di causa, anche quando incidano su posizioni soggettive, non sono di regola ricorribili ex art. 111 Cost. se hanno natura interinale o provvisoria e restano suscettibili di modifica o revoca nella decisione di merito.
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti di causa è requisito essenziale di contenuto-forma: deve consentire alla Corte una comprensione autonoma e completa del fatto sostanziale e processuale senza dover attingere ad atti esterni; la sua mancanza comporta inammissibilità.
- La tecnica di redazione del ricorso deve permettere l'immediata individuazione dei motivi di censura; una sovrapposizione disordinata di contestazioni eterogenee e di richieste incompatibili con il giudizio di legittimità impedisce l'esame del ricorso.
- Le condizioni di ricevibilità del ricorso per cassazione, compresi gli oneri di specificità e autosufficienza, sono compatibili con il diritto di difesa e con il giusto processo, poiché rispondono alla funzione propria del giudizio di legittimità quale impugnazione a critica limitata.
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