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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16552/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per errore di fatto la decisione della Corte di Cassazione che ha convalidato il rigetto, da parte della Corte di appello, della richiesta difensiva di rinnovazione istruttoria per l'escussione di Luigi Di Spirito (detto Palatella). La difesa sostiene che una missiva pervenuta nel gennaio 2021, a firma di Di Spirito (ex collaboratore di giustizia), costituisce prova nuova/scoperta che smentirebbe le dichiarazioni rese in dibattimento da Vin- cenzo Marrazzo e altri, e che la mancata assunzione della testimonianza violerebbe l'art. 603 c. 3 c.p.p.; inoltre si lamenta che la Cassazione avrebbe travisato le prove ritenendo irrilevante l'escussione e che le dichiarazioni di Di Spirito non sarebbero mai state acquisite nel merito.

La decisione

Il ricorso straordinario è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che non si sia verificato un errore di fatto (errore percettivo) rientrante nel rimedio ex art. 625-bis c.p.p., ma al più un contrasto valutativo (errore di giudizio) circa la rilevanza e la decisività della testimonianza invocata. La Corte ha condiviso la valutazione della Corte di appello secondo cui le dichiarazioni attribuite a Di Spirito erano già conoscibili nel processo attraverso riferimenti di altri collaboratori e quindi non costituivano prova sopravvenuta tali da giustificare la rinnovazione istruttoria; altresì ha ritenuto che, anche qualora ammessa, la dichiarazione non appariva decisiva posto che la responsabilità era sostenuta da un compendio probatorio plurimo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio straordinario è ammesso esclusivamente per correggere errori di fatto di natura percettiva (svista o equivoco) che abbiano influito in modo determinante sulla decisione; non può servire a una rivalutazione di merito o a un 'quarto grado' di giudizio

  • art. 603 cod. proc. pen. (cfr. comma 1 e richiamo alla necessità dimostrativa)

    Per disporre l'assunzione di nuova prova è richiesta la dimostrazione positiva della necessità del mezzo di prova per superare la presunzione di completezza del compendio probatorio: la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni invocate fossero conoscibili tramite riferimenti di altri testi e non 'sopravvenute'

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Nella sentenza di Cassazione i motivi sono enunciati nei limiti indispensabili: l'omissione di una ripetuta esposizione di censure non implica automaticamente che esse non siano state considerate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamato nel contesto fattuale quale aggravante per l'avvalimento delle condizioni di assoggettamento o di omertà connesse all'associazione camorristica (clan Ranucci); la qualificazione è stata mantenuta in sede di merito

Massime di principio

  • Il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è circoscritto agli errori percettivi evidenti negli atti della decisione di legittimità: non può essere usato per ottenere una rinnovata valutazione delle prove o per sollevare questioni di giudizio sulla valutazione della prova
  • Per ottenere l'ammissione di prova nuova o la rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art. 603 c.p.p. è necessario dimostrare che la prova è realmente sopravvenuta o scoperta e che la sua assunzione è necessaria per integrare o correggere il compendio probatorio; mere indicazioni o riferimenti indiretti non sono in genere sufficienti
  • Se il contenuto probatorio è già emerso nel processo tramite riferimenti di altri testi o documenti, la dichiarazione del teste non escusso può essere considerata preesistente e quindi non idonea a integrare il requisito di novità
  • Quando la responsabilità è fondata su più fonti probatorie convergenti, è più difficile che la sola acquisizione di una nuova testimonianza (anche se contraria) risulti decisiva e giustifichi la riapertura dell'istruttoria
  • Occorre distinguere sempre tra errore percettivo (rimediabile con il rimedio straordinario) ed errore di giudizio o di interpretazione delle norme (che richiedono i rimedi ordinari di impugnazione)
  • L'omissione di un esame analitico di ogni argomento in sentenza di Cassazione non equivale automaticamente a una svista: va valutato se l'omissione derivi da una reale disattenzione percettiva o dalla scelta di non replicare argomenti ritenuti non rilevanti ai sensi dell'art. 173 disp. att.

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