Cassazione Penale, Sentenza n. 13886/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela; la Corte ha esercitato il potere previsto dall'art.620 lett. l) cod. proc. pen. per pronunciare direttamente l'improcedibilità. Decisione resa il 20 marzo 2024.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato estinto il reato previsto dall'art.590-bis, comma 1, cod. pen., per esito positivo della messa alla prova (fatto commesso a Napoli il 12/05/2018). In sede di Cassazione è stata sollevata, tra l'altro, la questione pregiudiziale dell'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela. La Corte ha ritenuto applicabile, per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della modifica normativa, la disciplina transitoria dell'art.85 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, che impone di valorizzare il regime di procedibilità più favorevole all'imputato; nel caso in esame la persona offesa non ha manifestato l'interesse alla punizione del colpevole nei termini previsti, per cui è venuto meno il presupposto di procedibilità.
Norme richiamate
Individua il reato di atti persecutori (stalking); nel procedimento originario l'imputazione era fondata su questa norma e la sentenza del Tribunale aveva dichiarato l'estinzione del reato per positiva messa alla prova.
art.85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (norma transitoria)
Per i processi pendenti alla data di entrata in vigore della modifica, va applicato il regime di procedibilità più favorevole; consente alla persona offesa di manifestare interesse alla punizione del colpevole entro il termine previsto e, se tale manifestazione rimane inespresso, può determinare l'improcedibilità dell'azione penale quando la procedibilità fosse condizionata alla querela.
art.620 lett. l) cod. proc. pen.
Attribuisce alla Corte di Cassazione la facoltà di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale e annullare senza rinvio la sentenza impugnata quando l'azione non doveva essere proseguita.
Massime di principio
- Quando la legge modifica il regime di procedibilità, per i procedimenti pendenti deve applicarsi la disciplina transitoria che favorisce l'imputato; verificare sempre la data di pendency rispetto all'entrata in vigore della norma.
- Se il reato è procedibile a querela e la persona offesa non ha presentato la querela (o non ha manifestato l'interesse nei termini della norma transitoria), l'azione penale è improcedibile e il giudice deve dichiararla, con possibile annullamento senza rinvio in Cassazione.
- La questione della procedibilità per difetto di querela è pregiudiziale e va rilevata tempestivamente dalla difesa; la Corte può provvedere d'ufficio o su ricorso a declarare l'improcedibilità quando ne ricorrono i presupposti.
- Distinguere sempre l'estinzione del reato per istituti come la messa alla prova dall'improcedibilità per difetto di querela: hanno effetti diversi sul piano sostanziale e processuale e derivano da presupposti differenti.
- Prima di proseguire l'azione penale, il pubblico ministero deve accertare l'esistenza dei presupposti di procedibilità; in caso di dubbi sulla rilevanza della querela per procedere, applicare la norma transitoria più favorevole all'imputato.
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