Cassazione Penale, Sentenza n. 34481/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza di riesame che ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei profitti dei reati (art. 2 D.lgs. n.74/2000 e art. 640-bis cod. pen., riqualificato ai sensi dell'art. 316-ter cod. pen.). Le doglianze principali erano: (1) assenza del pericolo concreto di dispersione della garanzia patrimoniale (periculum in mora), posto che Suite Immobiliare è una società immobiliare il cui acquisto di immobili rientrerebbe nella normale gestione e dunque non costituirebbe rischio di dissipazione; (2) mancata autonoma e critica valutazione del GIP, con eccessivo ricorso alla tecnica del "copia-incolla" della informativa della Guardia di Finanza senza propria rielaborazione e senza motivazione adeguata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile poiché, nei ricorsi contro ordinanze rese ai sensi degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., è consentito il ricorso per cassazione solo per violazione di legge; le critiche di logicità e valutazione fattuale (es. sul periculum) attengono alla motivazione e non alla violazione di legge valutabile in Cassazione. La Corte ha inoltre richiamato la modifica normativa (art.12-bis D.lgs. n.74/2000 novellato dal D.lgs. 14/06/2024 n.87) che consente di considerare le condizioni patrimoniali e finanziarie per valutare il pericolo di dispersione della garanzia. Il secondo motivo (sulla mancata autonoma valutazione e sul copia-incolla) è stato ritenuto generico e manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto legittimo il richiamo esteso a documenti investigativi quando il provvedimento dimostra che il giudice ha preso cognizione degli atti e li ha ritenuti coerenti con la decisione, e ha precisato che la mera adesione alle risultanze investigative non equivale a mancanza di autonoma valutazione salvo che il ricorrente indichi criticità specifiche non valutate. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 321, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la mancanza del periculum; la Corte però non ha potuto esaminare la censura di merito in Cassazione trattandosi di valutazioni fattuali e di logicità della motivazione non riconducibili a violazione di legge.
Norma sostanziale alla base del capo A dell'imputazione (reato tributario); il sequestro è stato disposto in relazione ai profitti contestati ai sensi di questa disposizione.
Norma penale relativa alle frodi informatiche/frode fiscale richiamata nel capo C; il GIP ha poi riqualificato la fattispecie ai sensi dell'art. 316-ter cod. pen.
Richiamato per la riqualificazione della fattispecie riferita al capo C; indica una diversa qualificazione rispetto alla contestazione originaria.
art. 12-bis D.lgs. n. 74/2000 (come modificato dall'art. 1, comma 6, D.lgs. 14/06/2024 n. 87)
La Corte ha richiamato la novellazione che rende pienamente valutabili, ai fini del pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, le condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie dell'indagato, tenuto conto anche della gravità del reato; tale modifica ha giustificato la valutazione del Tribunale sul periculum basata sulla sproporzione tra liquidità e acquisti immobiliari.
art. 322-bis e art. 324 cod. proc. pen.
Norme che regolano le ordinanze in materia di misure cautelari reali e il riesame; la Corte ricorda che avverso tali ordinanze il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge.
art. 325, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato per precisare che il ricorso per cassazione contro le ordinanze di riesame è ammesso unicamente per violazione di legge e che la mera illogicità manifesta della motivazione non rientra direttamente nella nozione di violazione di legge valutabile in cassazione se non con il relativo motivo di cui all'art. 606.
art. 292, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. c-bis cod. proc. pen.
Norme che impongono al giudice cautelare un'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi; la Corte ha precisato che detta autonomia può ritenersi soddisfatta anche quando il giudice incorpora atti investigativi, purché emerga conoscenza critica e, se necessario, una graduazione o un diverso apprezzamento delle richieste cautelari.
art. 309, comma 9 e art. 324, comma 7 cod. proc. pen.
Rinvio normativo richiamato per estendere alla materia delle misure reali principi procedurali già previsti per le misure personali, in particolare in tema di potere del tribunale del riesame di annullare il provvedimento cautelare quando manchi autonoma valutazione.
Norma che riguarda l'onere delle spese per ricorso inammissibile; la Corte ha ritenuto l'inammissibilità imputabile a colpa dei ricorrenti e ha applicato la conseguente condanna alle spese.
art. 1, comma 64, legge n. 103/2017
Consente al Collegio di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha esercitato tale facoltà determinando il versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. e))
Norma procedurale richiamata indirettamente: la Corte distingue tra vizio di motivazione denunciabile per violazione di legge e l'illogicità manifesta che in Cassazione si censisce con il motivo specifico di cui all'art. 606.
Massime di principio
- In Cassazione i ricorsi avverso ordinanze di riesame di misure cautelari reali sono ammessi principalmente per violazione di legge; le critiche di merito sulla logica o sulla valutazione puntuale degli elementi probatori sono difficilmente esaminabili se non ricondotte a un vizio di diritto specifico.
- Dalla modifica dell'art. 12-bis D.lgs. n.74/2000 (2024) le condizioni patrimoniali, reddituali e finanziarie dell'indagato sono elementi pienamente rilevabili per valutare il pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale.
- La tecnica del "copia-incolla" o la motivazione "per relationem" non è di per sé illegittima: è ammissibile quando il provvedimento dimostra che il giudice ha preso conoscenza degli atti di indagine, li ha meditati e, se del caso, ha operato graduazioni o rielaborazioni critiche; l'adesione integrale alle risultanze investigative può essere censurata solo indicando criticità concrete non esaminate.
- Chi contesta la motivazione di un provvedimento cautelare deve specificare criticità concrete e specifiche (non contestazioni generiche) emergenti dagli stessi atti richiamati dal giudice per poter ottenere il sindacato in sede di legittimità.
- La valutazione sulla dispersione della garanzia patrimoniale può tener conto non solo della disponibilità immediata di liquidità ma anche di operazioni recenti (es. acquisti immobiliari) che abbiano reso esigue le risorse disponibili, soprattutto se l'impresa non mostra risultati economici floridi.
- L'interposizione di ricorsi manifestamente infondati o incompatibili con i limiti di ammissibilità può comportare l'addebito delle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle Ammende; è quindi necessario valutare attentamente la prospettazione giuridica prima di proporre ricorso in Cassazione.
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