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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36550/2024 del 01/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il difensore deduceva, ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p., erronea applicazione dell'art. 671 c.p.p.: la Corte d'Appello avrebbe riconosciuto la continuazione tra i reati della sentenza dell'11.10.2013 e solo quelli contenuti nella sentenza del 9.10.2009, omettendo di considerare che tale sentenza del 9.10.2009 era già stata posta in continuazione con altre sentenze con ordinanza del Tribunale di Roma del 15.3.2013 (e con la sentenza del 6.3.2009). Di conseguenza la Corte d'Appello avrebbe dovuto estendere il riconoscimento della identità del disegno criminoso anche agli ulteriori reati già uniti in continuazione e, prima di applicare aumenti, scorporare i reati già riuniti ai sensi dell'art. 81 c.p., individuare la violazione più grave e poi calcolare gli aumenti per i reati satellite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati e ha annullato con rinvio l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma del 15.2.2024. La Corte ha rilevato due vizi principali: (1) omissione dell'estensione della continuazione ai reati già posti in continuazione con quello preso a base dalla nuova riconduzione; (2) mancata operazione di scorporo dei reati riuniti ai sensi dell'art. 81 c.p. per individuare la violazione più grave sulla quale calcolare gli aumenti. Il provvedimento è stato pertanto annullato e rinviato alla Corte d'Appello di Roma per un nuovo esame complessivo sulla estensione della continuazione e sulla corretta rideterminazione della pena, tenendo conto anche del precedente annullamento dell'ordinanza del 18.9.2023 e dei principi giurisprudenziali richiamati.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. b), cod. proc. pen.

    Fondamento formale del motivo di ricorso per cassazione, relativo a errore di diritto nella pronuncia impugnata

  • art. 671, cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento del giudice dell'esecuzione per la continuazione: la Corte ha ritenuto che sia stata erroneamente applicata perché omessa l'estensione della continuazione ai reati già posti in continuazione e perché non è stata rispettata la corretta modalità di rideterminazione della pena in executivis

  • art. 81, cod. pen.

    Principio secondo cui, quando più violazioni sono state unificate in sede di cognizione, il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati riuniti, individuare la violazione più grave e poi calcolare gli aumenti per i reati satellite in sede di rideterminazione della pena

  • Giurisprudenza della Cassazione (richiamata)

    Sez. 1, n. 43880 del 9/9/2022; Sez. 1, n. 17948 del 31/1/2024; Sez. 1, n. 21424 del 19/3/2019

    Giurisprudenza consolidata che stabilisce: a) l'applicazione in executivis della continuazione tra un reato e taluno dei reati oggetto di diversa sentenza implica l'estensione anche agli altri reati già con esso posti in continuazione; b) l'obbligo di scorporare le violazioni già unificate e individuare la più grave prima di rideterminare la pena

Massime di principio

  • Se un reato A è posto in continuazione con reati B e C da un precedente provvedimento, e successivamente si riconosce la continuazione tra A e altri reati D, l'estensione della continuazione deve comprendere anche B e C: l'identità del disegno criminoso si estende a tutti i reati già collegati
  • Il giudice dell'esecuzione che ridetermina la pena per continuazione deve prima scorporare tutte le violazioni che erano state unificate in sede di cognizione (art. 81 c.p.), individuare la violazione più grave e utilizzare la pena così determinata come base per applicare gli aumenti dovuti per i reati satellite
  • Non è corretto calcolare l'aumento della continuazione sulla pena risultante da una precedente aggregazione 'interna' senza verificare se quella pena non debba invece essere sostituita dalla pena già rideterminata in sede di esecuzione con riferimento a reati precedentemente posti in continuazione
  • In presenza di pronunce antecedenti dell'esecuzione che hanno già determinato aumenti per la continuazione, il nuovo giudice dell'esecuzione deve tenerne conto per evitare che risultino concretamente eseguibili più pene anziché una sola, meno elevata, che deriverebbe da un corretto riconoscimento estensivo della continuazione
  • Se la Corte d'Appello o il giudice dell'esecuzione commettono errori su questi punti, la Cassazione annulla con rinvio per consentire una valutazione complessiva della continuazione e della rideterminazione della pena

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