Cassazione Civile, Ordinanza n. 22909/2025 del 08/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento e i relativi atti presupposti, consistenti in tre cartelle di pagamento e due avvisi di accertamento, deducendo che tali atti non gli fossero stati ritualmente notificati e che, in ogni caso, il credito fosse prescritto o decaduto. In primo grado il ricorso era stato accolto, mentre in appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'impugnazione dell'agente della riscossione, ritenendo rituali le notifiche degli atti presupposti e quindi infondate le eccezioni del contribuente. Il ricorso per cassazione si è concentrato su un unico motivo: violazione delle norme sul processo tributario e sul processo civile in tema di notificazione della sentenza e decorrenza del termine breve per impugnare, sostenendo che la notifica della sentenza di primo grado, eseguita direttamente dal contribuente a mezzo posta presso la sede dell'ente, senza indicazione del rappresentante legale e senza idonea specificazione del destinatario processuale, fosse comunque sufficiente a far decorrere il termine breve d'appello; di conseguenza, l'appello dell'agente della riscossione sarebbe stato tardivo e si sarebbe formato il giudicato interno. La Corte ha invece ritenuto che, trattandosi di ente pubblico/persona giuridica a struttura complessa, la notificazione effettuata presso la sede, ma senza riferimenti nominativi al rappresentante o al procuratore domiciliatario e senza elementi idonei a garantire la conoscenza dell'atto da parte del rappresentante processuale, non fosse idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. Per questa ragione ha escluso la tardività dell'appello e ha respinto il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato l'unico motivo, affermando che la notifica della sentenza di primo grado, eseguita direttamente a mezzo posta presso la sede dell'ente senza indicazione nominativa del rappresentante legale/procuratore e senza elementi che assicurassero la ricezione da parte del rappresentante processuale, non era idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. Ne è conseguito che l'appello dell'agente della riscossione non era tardivo e non si era formato il giudicato interno invocato dal contribuente. Quanto alle spese, la Corte non ha adottato provvedimenti, rilevando che la sola parte intimata costituita non aveva svolto difese effettive.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato quale parametro del motivo di ricorso per cassazione per denunciare violazione di legge
artt. 16, 17, 38 e 51 d.lgs. n. 546/1992
sono richiamati dal ricorrente per sostenere che la notifica della sentenza non fosse idonea a far decorrere il termine breve nel processo tributario
sono invocati per affermare che la notifica della sentenza non fosse valida ai fini della decorrenza del termine breve e della formazione del giudicato interno
richiamato con riferimento alla costituzione dell'agente della riscossione ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza
art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per il principio secondo cui la notifica della sentenza può far decorrere il termine breve nel processo tributario, ma nel rispetto del regime speciale applicabile
richiamato nel precedente giurisprudenziale menzionato per individuare la parte pubblica destinataria della notificazione
richiamato per i luoghi e le modalità della notificazione degli atti nel processo tributario
ritenuto applicabile alla notificazione della sentenza nei confronti di persona giuridica, con necessità di consegna nella sede al rappresentante, alla persona incaricata o ad altra persona addetta alla sede; la sola notifica presso la sede non basta se non consente di identificare il destinatario idoneo
richiamato per qualificare come nulla la notificazione non conforme alle forme richieste
richiamato per il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione valida della sentenza
richiamato per il deposito della memoria nel procedimento in camera di consiglio
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione della sentenza a una persona giuridica o a un ente pubblico è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione solo se eseguita secondo un assetto formale che consenta di ritenere raggiunto il rappresentante processuale o un soggetto comunque legittimato a ricevere l'atto.
- La semplice notifica presso la sede dell'ente, senza indicazione nominativa del rappresentante legale o del procuratore domiciliatario e senza elementi che permettano di verificare la qualità dell'accipiente, non è sufficiente a garantire la conoscenza legale della sentenza e quindi non fa decorrere il termine breve.
- Per gli enti con organizzazione complessa non basta la coincidenza del luogo di domiciliazione: occorre che la notificazione renda ragionevolmente certo il passaggio dell'atto attraverso il canale della rappresentanza processuale.
- In presenza di notificazione nulla della sentenza, l'appello proposto dalla controparte non può essere dichiarato tardivo e non si forma il giudicato interno per mancata decorrenza del termine breve.
- Nel processo tributario opera un regime notificatorio speciale, ma esso non esonera dal rispetto delle regole che assicurano la riferibilità dell'atto al soggetto giuridico destinatario.
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