Sentenza n. 953/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1760/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 05.03.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 9502/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 11.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che riconosceva il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per tre annualità, per complessivi 1.500 euro, oltre alle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza, che aveva accertato il suo diritto a usufruire, in relazione a contratti di lavoro a tempo determinato, del beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica del docente prevista dall'art. 1 l. 107/2015, per tre annualità. La sentenza aveva inoltre condannato l'amministrazione all'erogazione del beneficio e al pagamento delle spese processuali. Il titolo era stato notificato al Ministero l'11 aprile 2024; il ricorrente ha dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'inadempimento dell'amministrazione. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza dimostrare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, l'azione era stata proposta nel rispetto dei termini processuali e risultava decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. In assenza di prova dell'adempimento, il Collegio ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante attribuzione del beneficio complessivo di 1.500 euro e pagamento delle spese dovute in base al titolo. È stato nominato commissario ad acta il responsabile della direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, affinché provveda entro ulteriori 60 giorni in caso di inerzia dell'amministrazione. Il commissario dovrà porre in essere anche gli adempimenti contabili e di spesa necessari; l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, anche se nel frattempo si sia insediato il commissario, e con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. La liquidazione della penale eventualmente maturata è stata rimessa al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.200 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione ... delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione consente di promuovere l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adeguamento dell'amministrazione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
Il ricorso per l'ottemperanza è stato ritenuto tempestivo rispetto al termine previsto dalla disposizione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la misura è stata determinata secondo gli interessi legali, con decorrenza differita e tetto massimo del 10%.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni deve essere decorso prima dell'attivazione della tutela esecutiva; nel caso concreto il termine è risultato inutilmente decorso.
È la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto al ricorrente dal giudicato per tre annualità.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale cui appartiene il responsabile nominato commissario ad acta.
È richiamato in relazione al principio di effettività della tutela, che giustifica la funzione compulsiva e di garanzia dell'astreinte.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, limitatamente all'obbligo dell'amministrazione di conformarsi a quanto deciso nel caso concreto.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere eseguito il giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve dichiararne l'obbligo di esecuzione integrale e può assegnare un termine, nominando sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nell'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento: l'organo incaricato dell'esecuzione deve adottare gli atti contabili e finanziari necessari a rendere possibile il pagamento.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza da un termine successivo assegnato per l'adempimento e fino all'adempimento spontaneo, anche se nel frattempo si è insediato il commissario ad acta.
- La penalità di mora deve essere fissata in misura non manifestamente iniqua e con un limite massimo idoneo a preservarne la funzione compulsoria, evitando che si trasformi in una sproporzionata locupletazione del privato; è pertanto legittimo stabilire un tetto pari al 10% dell'importo dovuto in base al giudicato.
- La nomina del commissario ad acta non esclude il potere dell'amministrazione di adempiere spontaneamente, configurandosi una situazione di esercizio concorrente del potere tra amministrazione titolare e commissario incaricato dal giudice.
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