Cassazione Civile, Ordinanza n. 29372/2024 del 13/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla gestione di un conto corrente bancario intrattenuto per anni dalla società poi ricorrente con l’istituto di credito originario. La società ha chiesto la declaratoria di illegittimità di varie poste passive addebitate nel rapporto, deducendo interessi ultralegali, anatocismo, commissione di massimo scoperto e spese non dovute, con conseguente ricalcolo del saldo e condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo non provata l’esistenza di un’apertura di credito, qualificando i versamenti come solutori, accogliendo l’eccezione di prescrizione per le rimesse anteriori al decennio e, per il periodo residuo, rilevando un saldo favorevole alla banca. La Corte d’appello, pur confermando l’assenza di affidamento sul conto, aveva riformato parzialmente la decisione e condannato la banca al pagamento di una somma in favore della società, escludendo dal saldo le annotazioni indebite per capitalizzazione degli interessi passivi, interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato la violazione dell’art. 2697, comma 2, c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto assolto dalla banca l’onere di provare i presupposti dell’eccezione di prescrizione, pur senza indicare le specifiche rimesse solutorie prescritte; ha inoltre contestato l’accertamento della natura non affidata del conto, affermando che dagli estratti conto, dal comportamento dell’istituto, dall’entità dell’esposizione e dall’applicazione della commissione di massimo scoperto emergerebbe in realtà un fido di fatto, con conseguente natura ripristinatoria delle rimesse e necessità di estendere l’indagine all’intero periodo 1986-1998.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla ripartizione dell’onere della prova, affermando che, una volta accertata in fatto l’insussistenza di un’apertura di credito, la Corte d’appello ha correttamente applicato i principi in tema di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito nei rapporti di conto corrente bancario. La Corte ha chiarito che l’eccezione di prescrizione della banca richiede l’allegazione dell’inerzia del titolare del diritto e non anche l’indicazione analitica delle singole rimesse solutorie; al contempo, il correntista che agisce per ripetere l’indebito deve provare la natura ripristinatoria delle rimesse solo se esiste un affidamento, mentre, in caso di conto non affidato, i versamenti sono trattati come pagamenti indebiti suscettibili di prescrizione. Pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata nel punto in cui aveva impropriamente definito "ripristinatorie" le rimesse su un conto ritenuto non affidato, la Corte ha confermato la correttezza del dispositivo della decisione di merito e ha condannato la ricorrente alle spese, disponendo altresì il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La Corte ribadisce che il riparto dell’onere della prova va applicato in coerenza con la natura della domanda e dell’eccezione; nel caso di eccezione di prescrizione in una ripetizione di indebito bancario, il tema della prova si colloca sulla natura dei versamenti e sulla sussistenza dell’affidamento, non sulla necessità per la banca di indicare singolarmente tutte le rimesse prescritte.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge in punto di riparto dell’onere probatorio.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte ricorda che il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi limitato al "minimo costituzionale".
La Corte richiama il potere di correggere la motivazione della sentenza impugnata, mantenendone fermo l’esito.
L’azione di ripetizione dell’indebito richiede la prova del pagamento indebito; nei rapporti bancari la sua esperibilità dipende dalla qualificazione delle rimesse come solutorie.
Richiamati per affermare che, in assenza di affidamento, il correntista non può automaticamente qualificare i versamenti come ripristinatori e deve comunque misurarsi con la disciplina della ripetizione dell’indebito.
Richiamato nel quadro della forma scritta dei contratti bancari e della nullità per difetto di forma nel regime successivo.
La nullità per difetto di forma è qualificata come nullità di protezione, operante a vantaggio del cliente.
È evocato come norma che ha introdotto l’obbligo della forma scritta per i contratti bancari, rilevante per la prova dell’apertura di credito nel regime previgente e successivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- In tema di ripetizione di indebito bancario, se il conto è privo di affidamento accertato in fatto, i versamenti effettuati dal correntista non possono essere trattati come rimesse ripristinatorie del fido, ma assumono rilievo come pagamenti suscettibili di prescrizione.
- L’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca in una causa di ripetizione di indebito non richiede l’indicazione analitica di tutte le singole rimesse ritenute prescritte: è sufficiente l’allegazione dell’inerzia del titolare del diritto e della volontà di profittarne.
- L’onere di provare l’esistenza di un’apertura di credito e, quindi, la natura ripristinatoria delle rimesse grava sul correntista che intenda sottrarre i versamenti alla prescrizione; tale prova può derivare da documenti ritualmente acquisiti e non da semplici tolleranze o scoperti di fatto.
- La mera tolleranza della banca rispetto a un conto passivo o scoperto non basta, di per sé, a dimostrare la stipula di un’apertura di credito per facta concludentia.
- Nel ricorso per cassazione, la contestazione di un accertamento di fatto sulla sussistenza o meno dell’affidamento è sindacabile solo nei limiti rigorosi del vizio motivazionale oggi consentito, non già come semplice dissenso valutativo sulle risultanze probatorie.
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