Cassazione Penale, Ordinanza n. 24725/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 22 settembre 2025, aveva riformato la decisione del Tribunale di Asti nei confronti di due imputati per più reati, tra cui usura ed estorsione, rideterminando la pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in conformità a un concordato sulla pena intervenuto in appello. I due imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, deducendo entrambi il vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto di estorsione contestato al capo 4) in esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p. La Corte ha ritenuto che la questione fosse inammissibile perché attinente a profili ai quali gli interessati avevano rinunciato con l'accordo sulla pena in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi: ha affermato che, quando la parte aderisce al concordato sulla pena in appello ex art. 599-bis c.p.p., la disponibilità negoziale della questione produce effetti preclusivi non solo nel giudizio di secondo grado, ma anche nel successivo giudizio di legittimità, analogamente alla rinuncia all'impugnazione. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
"concordato"; "potere dispositivo riconosciuto alla parte"
Il concordato in appello sulla pena limita la cognizione del giudice di secondo grado e preclude la deduzione successiva, anche in cassazione, delle questioni cui la parte abbia rinunciato in funzione dell'accordo.
La riqualificazione invocata dai ricorrenti riguardava l'ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo dell'estorsione, ma la censura è stata ritenuta preclusa per effetto dell'accordo sulla pena.
"l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza"
La Corte richiama la possibilità di dichiarare l'inammissibilità senza formalità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, previa valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 23 giugno 2017, n. 103
È la legge che ha introdotto l'art. 599-bis c.p.p.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per il criterio di valutazione della colpa ai fini della condanna ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando investe questioni sulle quali l'imputato abbia rinunciato aderendo al concordato sulla pena in appello ex art. 599-bis c.p.p., poiché la rinuncia esplica effetti preclusivi sull'intero sviluppo del procedimento, compreso il giudizio di legittimità.
- Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal rito del concordato sulla pena in appello non incide soltanto sull'ampiezza del sindacato del giudice di secondo grado, ma comporta una vera e propria preclusione alla contestazione successiva delle questioni oggetto dell'accordo.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, la Corte deve condannare il ricorrente alle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
- La richiesta di riqualificazione giuridica del fatto è preclusa in cassazione se l'imputato, con l'accordo sulla pena in appello, abbia implicitamente o esplicitamente rinunciato alla relativa contestazione.
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