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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6873/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Avellino del 05/09/2023 che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto del G.I.P. del 17/07/2023 che disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (ovvero sequestro per equivalente) fino a €146.426,73, ritenendo sussistente il fumus del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis). L'unico motivo dedotto censurava la motivazione dell'ordinanza per violazione dell'art. 125 c.p.p. e art. 606, comma 1, lett. c) ed e): il ricorrente sosteneva che il Tribunale non si era confrontato con elementi decisivi (a) la produzione di integrazioni documentali il 09/07/2019 dopo la sospensione della SCIA del 20/06/2019; (b) l'annullamento in autotutela dell'ordinanza di demolizione del 06/02/2023 e la sua mancata notifica; (c) la partecipazione del Comune al collaudo che proverebbe l'acquiescenza; (d) l'erroneo uso del punto 7.2 del bando invece del 7.1; (e) la mancata individuazione temporale dell'eventuale fatto reato rispetto alla domanda di finanziamento del luglio 2019.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Avellino avesse fornito motivazione congrua circa il fumus del reato, evidenziando omissione di comunicazione di provvedimenti comunali (sospensione della SCIA e ordinanza di demolizione) antecedenti o rilevanti rispetto alla domanda di finanziamento e la possibile finalità di mantenere i requisiti per ottenere l'erogazione. La Corte ha richiamato il principio per cui il riesame del sequestro è una valutazione sommaria del fumus e non decide il merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di €3.000,00 alla cassa delle ammende. In sostanza l'ordinanza di sequestro preventivo rimane confermata e il ricorso è respinto per inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.p.

    Norma che disciplina la richiesta di riesame: il ricorrente aveva impugnato il decreto di sequestro ai sensi di questa disposizione; la Corte ha ritenuto corretta la procedura di riesame adottata dal Tribunale.

  • art. 640-bis c.p.

    Prevede la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; la Corte conferma che gli elementi esposti potevano configurare il fumus di tale reato ai fini del sequestro.

  • artt. 640-quater e 322-ter c.p.

    Richiamati in relazione alle misure ablative e alla destinazione dei beni per reati connessi a erogazioni di pubbliche risorse; in concreto il sequestro è stato disposto finalizzato alla confisca o, in subordine, sequestro per equivalente.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente ha dedotto inosservanza dell'art. 125 c.p.p. e carenza o apparente motivazione (lett. c) e e)). La Corte ha valutato il motivo manifestamente infondato e ha richiamato i limiti di intervento in sede di cassazione sul vizio di motivazione.

  • art. 125 c.p.p.

    Dispositivo sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; il ricorrente invocava difetto assoluto o apparente della motivazione rispetto al fumus. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale congrua e adeguata al livello sommario richiesto per il riesame.

  • art. 325, comma 1 c.p.p.

    Norma che disciplina il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari; la Corte ha richiamato che solo i vizi di legge rilevanti possono essere oggetto di ricorso ex art. 325 e che la mancanza assoluta della motivazione rientra in tale nozione, mentre l'illogicità manifesta ha trattamento diverso.

  • art. 616, comma 1 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso: la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di riesame del sequestro preventivo il giudice deve compiere una valutazione sommaria del fumus del reato, limitandosi a verificare la congruità degli elementi esposti e senza decidere il merito della responsabilità.
  • La motivazione del provvedimento di riesame deve ancorarsi agli elementi di fatto rilevanti ai fini della configurabilità astratta del reato; la sua apparente carenza può giustificare cassazione solo se si tratta di mancanza assoluta o motivazione meramente apparente.
  • L'illogicità manifesta della motivazione non si confonde con la mancanza assoluta di motivazione e va dedotta con il motivo specifico previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
  • Chi impugna deve allegare e, se disponibili, depositare i documenti che ritiene decisivi per confutare la ricostruzione del giudice del riesame; l'assenza di tali prove documentali indebolisce il ricorso.
  • La mancata comunicazione di provvedimenti pubblici rilevanti (es. sospensione della SCIA, ordinanze di demolizione) può integrare elemento indiziario del dolo se tale omissione è interpretata come finalizzata a ottenere o mantenere il requisito per l'ottenimento di un finanziamento pubblico.
  • La conferma di una misura ablativa da parte della Cassazione in sede di inammissibilità del ricorso non preclude il diritto dell'imputato ad approfondire la difesa nel merito nelle successive fasi processuali.

Testo integrale

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