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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1874/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza in parziale riforma della pronuncia di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile dei reati di tentata truffa aggravata ai sensi degli artt. 56 e 640-bis c.p. (il ricorso deduceva: 1) errata qualificazione della condotta come tentata e difetto di idoneità degli atti posti in essere, data la presenza di due relazioni sostanzialmente identiche e la falsificazione di una sola sottoscrizione; 2) erronea valutazione dell'elemento soggettivo e dei dubbi sulla direzione della volontà, con conseguente esclusione del dolo; 3) omissione di adeguata valutazione circa la possibile riconoscibilità della causa di non punibilità per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis; 4) mancata valutazione della concessione del beneficio della non menzione ex art. 175 c.p.; 5) vizio di motivazione nella valutazione del danno morale riconosciuto alla parte civile).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei termini indicati: ha dichiarato manifestamente infondati e reiterativi i primi due motivi, confermando che la falsificazione della sottoscrizione e la presentazione della duplice relazione costituivano strumenti idonei ad indurre in errore l'amministrazione e a dimostrare il dolo. Ha ritenuto non manifestamente infondato il terzo motivo relativo alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità, rilevando l'illogicità della motivazione del giudice d'appello che aveva ancorato il diniego alla sola natura pubblica del destinatario. Ha ritenuto fondato il quarto motivo per omissione di pronuncia sulla non menzione ex art. 175 c.p. Inoltre, accertato che il termine massimo di prescrizione per il fatto (commesso il 10/12/2013) è decorso il 13/08/2021 (tenute presenti le sospensioni), ha rilevato l'estinzione del reato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali. In conseguenza, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., ha confermato le statuizioni civili già disposte in favore della parte civile in relazione al danno morale causato dall'uso non consentito della sottoscrizione.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Norma sul tentativo. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della nozione di tentativo perché gli atti posti in essere (falsificazione della firma e presentazione della relazione falsificata) erano idonei, in concreto, a ingenerare errore nell'amministrazione.

  • art. 640-bis c.p.

    Frode in danno dello Stato o di altro ente pubblico per ottenere erogazioni. La Corte ha confermato che la condotta integrava il reato previsto da tale norma, atteso l'uso fraudolento di un documento e la falsificazione della sottoscrizione finalizzati all'ottenimento di contributi.

  • art. 43 c.p.

    Riguarda l'imputabilità e l'elemento soggettivo. È stato richiamato in relazione alla discussione sul dolo e sulla direzione della volontà; la Cassazione ha ritenuto che il quadro fattuale dimostrasse il dolo nonostante alcune espressioni di incertezza nella motivazione del giudice d'appello.

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Cassazione ha censurato la motivazione della Corte territoriale che aveva negato la causa ancorandosi in modo improprio alla sola natura pubblica del destinatario; tale argomentazione è stata definita illogica e non sufficiente a escludere la valutazione della particolare tenuità.

  • art. 175 c.p.

    Disciplina della non menzione della condanna in determinati casi. La Corte d'appello ha omesso di valutare la richiesta del beneficio; la Cassazione ha rilevato tale omissione come vizio di motivazione che doveva essere affrontato.

  • art. 185 c.p.

    Richiamato tra le norme contestate in rapporto alla determinazione delle pene e degli effetti, collegato ai rilievi sul danno morale; la motivazione del giudice d'appello è stata censurata per carenza argomentativa su come il fatto illecito avesse direttamente prodotto il danno morale.

  • art. 129 c.p.p.

    Norma processuale richiamata dalla Cassazione per rilevare l'estinzione del reato nel rapporto processuale avanti alla Corte di cassazione quando il giudizio non può considerarsi esaurito; ha consentito alla Corte di dichiarare d'ufficio l'estinzione per prescrizione.

  • art. 578 c.p.p.

    Stabilisce che, ove la sentenza di annullamento sia pronunciata senza rinvio per estinzione del reato, possono mantenersi le statuizioni civili. La Corte ha quindi confermato le statuizioni civili nonostante l'annullamento per prescrizione degli effetti penali.

Massime di principio

  • La presentazione di documenti falsificati anche se inviata insieme ad altra documentazione non falsificata può integrare il tentativo di frode se gli atti sono idonei a trarre in inganno l'amministrazione; la mera esistenza di una duplicazione non annulla automaticamente l'idoneità degli atti.
  • Dubbi espressi in motivazione sulla 'direzione univoca' della volontà dell'agente non bastano a escludere il dolo quando gli elementi di fatto (es. falsificazione della firma, uso del documento) dimostrano intenzionalità fraudolenta.
  • La richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una motivazione concreta e non può essere rigettata con argomentazioni generiche basate unicamente sulla pubblicità del destinatario del danno.
  • Se l'imputante ha chiesto benefici come la non menzione ex art. 175 c.p. e il giudice d'appello non si pronuncia, tale omissione costituisce vizio di motivazione che può essere censurato in Cassazione.
  • La prescrizione, una volta maturata, può comportare l'annullamento della sentenza di condanna senza rinvio anche se la Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie, mentre le conseguenze civili possono essere confermate ai sensi dell'art. 578 c.p.p.

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