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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 06496/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Edilizia Adriana aveva chiesto la risoluzione per inadempimento e la restituzione di immobili venduti a Emanuele 2000 sulla base di un accordo anteriore (scrittura privata datata e con data certa) che prevedeva la condizione risolutiva legata alla mancata erogazione di un mutuo e il pagamento del prezzo. Il Tribunale di Roma, nel giudizio fallimentare di verifica del passivo, ha accolto l'opposizione di Edilizia Adriana e ordinato il ritrasferimento degli immobili al termine che la condizione si era avverata e il prezzo non era stato versato. Il Fallimento di Emanuele 2000 ha impugnato in cassazione sostenendo, in sintesi: i) che il giudizio di risoluzione iniziato prima del fallimento era stato interrotto e non riassunto (art. 307 c.p.c.), per cui la trascrizione della domanda aveva perso efficacia (art. 2668 c.c.) e la domanda trasferita in sede fallimentare sarebbe inammissibile ai sensi dell'art. 72, comma 5, l. fall.; ii) che la scrittura privata non riprodotta nel contratto definitivo e non trascritta non poteva essere opposta alla massa (richiamo a art. 45 l. fall. e ai principi sul rapporto tra preliminare e contratto definitivo).

La decisione

Le Sezioni Unite hanno respinto il ricorso del Fallimento. La Corte ha svolto un'ampia disamina interpretativa dell'art. 72, comma 5, l. fall., e ha stabilito principi di coordinamento tra il giudizio ordinario e la verifica del passivo: - la domanda di risoluzione proposta prima della dichiarazione di fallimento che sia strumentale a domande di restituzione o risarcitorie nei confronti della massa deve essere proposta secondo il rito del Capo V, Titolo II, della legge fallimentare (ossia nell'ambito della verifica del passivo) e, se tale domanda resta nella sede ordinaria dopo l'apertura della procedura senza che il proponente intenda rinvenire utilità nei confronti della massa, può comunque proseguire in sede ordinaria; - non è richiesta una "riassunzione" nei termini previsti dall'art. 50 c.p.c.: la normativa impone invece che la materia sia devoluta alla cognizione del giudice delegato mediante l'instaurazione del procedimento di verifica del passivo (art. 93 e ss. l. fall.); - la decisione sulla risoluzione resa in sede fallimentare ha contenuto tipico (dichiarativo o costitutivo) e produce effetti endoconcorsuali (efficacia limitata alla procedura), non si tratta di una mera cognizione "incidentale"; - se la domanda di risoluzione era stata trascritta prima del fallimento, l'accoglimento nella sede fallimentare deve essere annotato a margine dell'atto trascritto (art. 2655 c.c.) per assicurare la continuità della pubblicità; - la mancata riproposizione in sede concorsuale determina l'improcedibilità delle domande restitutorie/risarcitorie e la conseguente possibilità di cancellare la trascrizione. Conclusivamente il ricorso è stato respinto e il decreto del Tribunale che aveva condannato il Fallimento a ritrasferire gli immobili è stato confermato (con definizione dei principi applicativi sopra richiamati).

Norme richiamate

  • art. 72 l. fall. (comma 5)

    "L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V."

    La Corte interpreta la norma nel senso che la domanda di risoluzione "quesita" prima del fallimento e strumentale a pretese restitutorie/risarcitorie va trattata nel rito di verifica del passivo (Titolo II, Capo V). La decisione sulla risoluzione in sede fallimentare ha pieno contenuto costitutivo/dichiarativo con efficacia endoconcorsuale; non si tratta di mera cognizione incidentale.

  • art. 52 l. fall.

    Fondamento del principio di esclusività dell'accertamento del passivo: tutte le pretese che incidono sul patrimonio fallimentare vanno vagliate nel procedimento di verifica per garantire la par condicio creditorum; perciò le domande risolutive conness e a pretese verso la massa devono essere devolute al giudice fallimentare.

  • art. 45 l. fall.

    Richiamata nella discussione sulla opponibilità al curatore di scritture private e accordi anteriori al fallimento: la Corte conferma l'importanza del regime pubblicitario (trascrizione) per le pretese che riguardano beni immobili o diritti soggetti a pubblicità.

  • art. 93 e ss. l. fall.

    Indicano il rito speciale per l'ammissione dei crediti e le domande restitutorie/risarcitorie nel procedimento fallimentare; secondo la Corte, la domanda da cui dipendono tali pretese deve essere proposta secondo questo Capo.

  • art. 2668 c.c.

    Regola la cancellazione della trascrizione nel caso di estinzione del processo o rigetto della domanda; la Corte esclude che la mera improcedibilità in sede ordinaria per effetto del fallimento equivalga automaticamente a estinzione che cancelli la trascrizione: la cancellazione può essere disposta dal giudice fallimentare se la domanda non è riproposta.

  • art. 2655 c.c.

    Prevede l'annotazione a margine dell'atto trascritto a seguito della pronuncia che produce effetti (nullità, risoluzione, ecc.). La Corte stabilisce che l'accoglimento della domanda in sede fallimentare, se riguarda un bene trascritto, deve essere annotato per mantenere la continuità della pubblicità.

  • art. 2652 c.c.

    Norma sulla trascrizione degli atti: richiamata nella valutazione dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale anteriore al fallimento come presidio di opponibilità agli aventi causa della procedura.

  • art. 307 c.p.c.

    Disciplinante l'estinzione del processo per mancata riassunzione dopo interruzione; la Corte osserva che la situazione non è regolata dalla logica della "riassunzione" ex art. 50 c.p.c. e che l'art. 72 comma 5 non impone la riassunzione nei termini, bensì la proposizione della domanda nella sede fallimentare.

  • art. 1453 c.c. e art. 1455 c.c.

    Riferimenti alle azioni risolutive e ai requisiti per la risoluzione per inadempimento: la Corte conferma che la pronuncia fallimentare può essere costitutiva della risoluzione ai sensi di tali disposizioni e che il giudice fallimentare deve valutare la gravità dell'inadempimento ove rilevante.

  • art. 96 l. fall. (ultimo comma)

    Stabilisce che il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni in sede di impugnazione producono effetti soltanto ai fini del concorso. La Corte chiarisce che l'efficacia endoconcorsuale non esclude che la pronuncia abbia contenuto costitutivo/dichiarativo pieno nell'ambito della procedura.

Massime di principio

  • Se la domanda di risoluzione è stata "quesita" (promossa) prima della dichiarazione di fallimento e ha rilievo per ottenere restituzione o risarcimento nei confronti della massa, essa deve essere proposta o trasferita nel procedimento di verifica del passivo (art. 93 e ss., Titolo II, Capo V della legge fallimentare); in assenza di tale proposizione la domanda restitutoria/risarcitoria sarà improcedibile.
  • Non è necessaria una formale "riassunzione" nei termini ordinari: il legislatore richiede che la materia sia devoluta al giudice delegato attraverso il rito fallimentare; la mancata riassunzione ordinaria non determina automaticamente estinzione con perdita della trascrizione senza intervento del giudice fallimentare.
  • La trascrizione della domanda giudiziale di risoluzione, se eseguita prima del fallimento per immobili o diritti soggetti a pubblicità, è fondamentale per l'opponibilità alla massa; l'accoglimento in sede fallimentare richiede l'annotazione ai fini della continuità della pubblicità (art. 2655 c.c.).
  • La decisione sulla risoluzione pronunciata nel procedimento fallimentare non è una mera cognizione incidentale: può avere valore costitutivo o dichiarativo nell'ambito della procedura e produce effetti endoconcorsuali (non pieno effetto erga omnes), cioè vincola la procedura e i soggetti partecipanti ma non necessariamente il mondo esterno oltre i limiti della procedura.
  • Se la domanda di risoluzione tende a conseguire utilità estranee al concorso (p. es. liberazione del contraente in bonis dai propri obblighi, escussione di garanzie di terzi), il proseguimento può legittimamente avvenire in sede ordinaria; se invece la domanda mira a pretese verso la massa, deve andare nella verifica del passivo.
  • Se la parte che invoca la risoluzione non ripropone la domanda nella verifica del passivo, la trascrizione preventiva può essere cancellata su formale presa d'atto della mancata riproposizione o in caso di rigetto; pertanto il soggetto che intende tutelare pretese restitutorie/risarcitorie deve attivarsi nella sede concorsuale.

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