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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 06481/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia nata da una compravendita immobiliare (atto del 11/6/2013) collegata a una scrittura privata del 24/5/2013 con data certa che subordinava il trasferimento degli immobili alla concessione di un mutuo e al contestuale pagamento del prezzo. G.M. chiedeva la risoluzione per inadempimento e la restituzione degli immobili; dopo il fallimento di Emanuele 2000 il giudizio ordinario si era interrotto e G.M. ha proseguito in sede fallimentare chiedendo la rivendica o, in subordine, l'ammissione al passivo. Il Tribunale, in sede di opposizione, ha accolto la domanda di G.M. e ordinato il ritrasferimento degli immobili al netto degli accertamenti richiesti. Il Fallimento ha impugnato sostenendo (i) che il giudizio ordinario si era estinto per mancata riassunzione (art. 307 c.p.c.) e che, quindi, la trascrizione della domanda aveva perso efficacia ai sensi dell'art. 2668 c.c., rendendo inammissibile la domanda proposta successivamente in sede fallimentare (art. 72, comma 5, l.fall.); (ii) che le pattuizioni della scrittura privata non erano riprodotte nel contratto definitivo e, dunque, non opponibili alla massa (richiamo all'art. 45 l.fall. e alla disciplina delle trascrizioni). Le Sezioni Unite hanno esaminato la portata dell'art. 72, comma 5 l.fall. e delle regole di concentrazione/accertamento del passivo, ritenendo che la domanda di risoluzione proposta prima del fallimento e finalizzata a ottenere la restituzione o il risarcimento debba essere trattata nell'ambito del procedimento di verifica del passivo (Titolo II, Capo V della legge fallimentare) e che, conseguentemente, il giudizio ordinario diventa improcedibile rispetto a quelle domande e la controversia deve essere proposta/valutata avanti al giudice delegato. Sulla base di questi principi il ricorso del Fallimento è stato respinto/inammissibile.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso del Fallimento. In particolare: (i) hanno escluso che il giudizio di risoluzione pendente in sede ordinaria si sia estinto ai sensi dell'art. 307 c.p.c. per la mancata riassunzione e hanno affermato che non è necessario invocare la riassunzione formale: il soggetto che voglia ottenere restituzione o risarcimento deve proporre la relativa domanda secondo il rito speciale di verifica del passivo (artt. 93 ss. l.fall.); (ii) hanno precisato che l'azione di risoluzione proposta prima del fallimento produce effetti nei confronti del curatore (salvo i casi di efficacia della trascrizione) e che la decisione sul merito, trasferita in sede fallimentare, non ha natura meramente incidentale ma costituisce pronuncia costitutiva o dichiarativa tipica della risoluzione; (iii) hanno ritenuto infondata/inammissibile la censura che chiedeva di ridimensionare le pattuizioni della scrittura privata come non opponibili per mancanza di riproduzione nel definitivo, rilevando che il Tribunale aveva correttamente valutato l'avveramento della condizione risolutiva e il mancato pagamento del prezzo; (iv) hanno stabilito che, ove la domanda di risoluzione sia stata trascritta e poi accolta in sede fallimentare, il decreto che rende esecutivo lo stato passivo o il decreto di impugnazione va annotato a margine dell'atto trascritto (art. 2655 c.c.) per assicurare l'effetto pubblicitario e l'opponibilità ai terzi; (v) il primo motivo del Fallimento è respinto e il secondo è dichiarato inammissibile per doglianza di fatto.

Norme richiamate

  • art. 72 l. fall., comma 5

    L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo

    La norma stabilisce che la domanda di risoluzione proposta prima della declaratoria di fallimento è opponibile al curatore e che, se finalizzata a ottenere restituzione o risarcimento, deve essere fatta valere secondo il rito speciale di verifica del passivo (Titolo II, Capo V). La sentenza chiarisce che ciò comporta la devoluzione in sede concorsuale della domanda risolutoria connesse pretese restitutorie/risarcitorie, nonché l'efficacia endoconcorsuale della decisione.

  • art. 52 l. fall.

    Principio di esclusività e concentrazione: tutte le pretese intese a concorrere sul patrimonio fallimentare devono essere vagliate nel procedimento di accertamento del passivo. La Corte ha richiamato questo principio per giustificare la devoluzione alla sede fallimentare delle domande risolutive finalizzate a pretese nei confronti della massa.

  • art. 2652 c.c.

    Norma sulla trascrizione degli atti che riguardano beni immobili: la citazione iniziale era stata trascritta ai sensi di questa disposizione. La Corte sottolinea l'importanza della pubblicità per l'opponibilità delle domande concernenti beni immobili.

  • art. 2668 c.c.

    Regola sulla cancellazione delle trascrizioni: la trascrizione può essere cancellata se la domanda è stata rigettata o il processo è estinto per rinuncia o inattività. Le Sezioni Unite precisano però che, in caso di trasferimento della controversia in sede fallimentare e di mancata riproposizione in ambito concorsuale, la cancellazione deve essere disposta dal giudice fallimentare previa formale presa d'atto (non opera automaticamente per la mancata riassunzione in sede ordinaria).

  • art. 307 c.p.c.

    Norma sull'estinzione del processo per mancata riassunzione dopo interruzione: la Corte ha escluso l'applicazione automatica di tale estinzione al giudizio di risoluzione che deve essere devoluto al procedimento di verifica del passivo, ritenendo che la riassunzione formale non sia la via processuale obbligatoria per il trasferimento della controversia in sede concorsuale.

  • art. 45 l. fall.

    Richiamata nella contestazione del Fallimento in relazione all'opponibilità di pattuizioni non riportate nel contratto definitivo: la Corte indica che l'art. 45 (che disciplina rapporti con terzi e pubblicità) ha funzione analoga a quella dell'art. 2915 c.c. nell'esecuzione forzata e incide sull'opponibilità di diritti relativi a beni soggetti a pubblicità.

  • art. 96 l. fall.

    Disciplina del decreto che rende esecutivo lo stato passivo e delle decisioni di impugnazione: la Corte ricorda che tali provvedimenti producono effetti endoconcorsuali (efficacia limitata ai fini del concorso) e che l'accoglimento della domanda di rivendica/ripristino deve trovare riscontro con l'annotazione a margine dell'atto trascritto, per assicurare la pubblicità.

  • art. 95 l. fall.

    Attribuisce al giudice delegato poteri istruttori e al curatore la possibilità di eccepire l'inefficacia di titoli in sede di verifica del passivo; la Corte segnala che il giudice delegato può disporre atti istruttori compatibili con la speditezza del procedimento.

  • art. 2655 c.c.

    Norma sull'annotazione della sentenza a margine dell'atto trascritto: la Corte afferma che, ove la domanda di risoluzione sia trascritta e poi accolta in sede fallimentare, la pronuncia (decreto o sentenza) deve essere annotata a margine dell'atto trascritto per rendere operativa la continuità delle formalità pubblicitarie e assicurare l'opponibilità ai terzi.

  • art. 1453 e 1455 c.c.

    Riferimenti alle norme sulla risoluzione per inadempimento (1453) e alla gravità dell'inadempimento (1455). La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse sufficientemente motivato sulla gravità dell'inadempimento (mancato pagamento), perciò la censura su questo punto è inammissibile come revisione di fatto.

Massime di principio

  • Se la domanda di risoluzione è stata proposta prima della dichiarazione di fallimento e mira a ottenere restituzione di beni o risarcimento, la relativa azione e le domande connesse devono essere valutate nel procedimento di verifica del passivo (artt. 93 ss. l.fall.): la controversia diventa improcedibile in sede ordinaria e va proposta nella sede concorsuale.
  • La trascrizione della domanda di risoluzione (per i beni soggetti a pubblicità) è fondamentale per l'opponibilità ai terzi; se la domanda è trascritta e poi accolta in sede fallimentare, il provvedimento che accoglie la domanda deve essere annotato a margine dell'atto trascritto (art. 2655 c.c.) per assicurare la continuità della pubblicità.
  • La decisione sulla risoluzione resa in sede fallimentare ha efficacia endoconcorsuale e non si limita a una mera cognizione incidentale: il giudice delegato può decidere in via costitutiva o dichiarativa sulla risoluzione nel contraddittorio coi creditori.
  • Non è necessaria una 'riassunzione' formale del giudizio ordinario davanti al giudice delegato: il giudice ordinario, fronte alla dichiarazione di fallimento, deve dichiarare improcedibile la domanda risolutoria finalizzata a pretese concorsuali e il soggetto interessato deve proporre la domanda nella sede fallimentare.
  • La cancellazione della trascrizione non opera automaticamente per effetto della mancata riassunzione: il giudice fallimentare, previa verifica della mancata prosecuzione in sede concorsuale, è chiamato a disporre la cancellazione quando ricorra l'ipotesi (o in caso di rigetto della domanda).
  • Se la domanda di risoluzione è coltivata in sede ordinaria esclusivamente per finalità estranee alla partecipazione al concorso (es. liberarsi da obblighi contrattuali non correlati a pretese verso la massa), essa può procedere in sede ordinaria; diversamente, le pretese restitutorie/risarcitorie sono devolute alla verifica del passivo.
  • Nel valutare la gravità dell'inadempimento (art. 1455 c.c.) il giudice fallimentare/judice dell'opposizione può decidere sui fatti e sulla gravità: le censure che mirano a riconsiderare valutazioni di fatto del giudice del merito sono inammissibili in Cassazione.

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