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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39102/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il detenuto, sottoposto al regime dell'art. 41‑bis ord. pen., aveva chiesto di poter portare ai colloqui con il difensore libri, giornali e riviste di interesse che avevano superato il visto di censura. L'ordinanza impugnata ha riformato la precedente decisione del magistrato di sorveglianza che aveva autorizzato tale condotta, ritenendo che giornali e riviste siano semplici beni non riconducibili automaticamente alla corrispondenza difensiva e che una autorizzazione generalizzata aumenterebbe i rischi per l'ordine interno e la pubblica sicurezza. Con il ricorso si denunciavano violazione degli artt. 35‑bis e 69 dell'ordinamento penitenziario e dell'art. 24 Cost., difetto di motivazione e valutazione a priori dell'inutilità della documentazione richiesta, nonché l'erronea esclusione del vaglio dell'ufficio censura come misura di controllo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha ritenuto che libri, giornali e riviste che hanno superato il visto di censura e sono nella libera disponibilità del detenuto possono costituire documenti rilevanti per l'esercizio del diritto di difesa e che una limitazione generalizzata, priva di specifiche esigenze di sicurezza, è irragionevole. Il richiamo del Tribunale alle modalità di consegna della corrispondenza è stato ritenuto inconferente rispetto all'istanza che riguardava il porto al colloquio (non la consegna). La sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari.

Norme richiamate

  • art. 41‑bis ord. pen.

    Il regime speciale del 41‑bis giustifica misure di sicurezza e limitazioni, ma tali limitazioni devono essere proporzionate. Se la documentazione richiesta ha superato il visto di censura e si trova nella disponibilità del detenuto, la limitazione del suo uso in favore del diritto di difesa può risultare irragionevole senza specifiche esigenze di sicurezza.

  • art. 35‑bis ordinamento penitenziario

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la tutela del diritto di difesa del detenuto; la Corte considera la disciplina penitenziaria nel bilanciamento tra esigenze di custodia e garanzie difensive, rilevando che non può giustificare una limitazione generalizzata quando esistono controlli di censura.

  • art. 69 ordinamento penitenziario

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dei colloqui e della corrispondenza; la decisione segnala che le previsioni penitenziarie vanno interpretate alla luce del diritto di difesa e non possono essere applicate in modo da impedirne l'effettivo esercizio senza motivazioni specifiche.

  • artt. 234 e ss. cod. proc. pen.

    La Corte osserva che il codice di procedura penale tratta i documenti come mezzi probatori, confermando che determinati "beni" (libri, giornali, riviste) possono assumere rilevanza processuale e quindi attinenza al diritto di difesa.

  • art. 24 Costituzione

    Rinvocato dal ricorrente per la tutela del diritto di difesa; la Corte rammenta il valore costituzionale di tale diritto e che le limitazioni devono essere adeguatamente motivate e proporzionate.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (limiti di esposizione del motivo)

    Menziionato in relazione ai limiti formali con cui il ricorso è stato proposto; la Corte ha comunque esaminato il motivo, ritenendolo fondato nel merito.

  • Regolamento interno dell'istituto penitenziario

    Il regolamento che consente ai detenuti di portare ai colloqui solo atti giudiziari è stato considerato insufficiente a giustificare un divieto generalizzato di portare materiali che hanno già superato il visto di censura; il regolamento non può comprimere il diritto di difesa senza valutazione individuale.

Massime di principio

  • Materiali classificabili come "documenti" (anche se sono libri, giornali, riviste) possono essere rilevanti per l'esercizio del diritto di difesa e devono essere valutati in tal senso.
  • Il superamento del visto di censura riduce la presunzione di pericolosità del materiale: una volta autorizzato dall'ufficio censura, il divieto assoluto di portarlo al colloquio con il difensore richiede specifiche e concrete motivazioni di sicurezza.
  • Le limitazioni al diritto di difesa imposte in regime di 41‑bis devono essere proporzionate e motivate; divieti generalizzati e a priori sono suscettibili di annullamento.
  • Il giudice che decide su autorizzazioni del genere deve compiere una valutazione individuale sulla rilevanza del materiale per la difesa e sulle concrete esigenze di ordine e sicurezza, non limitarsi a considerazioni generiche.
  • La distinzione formale tra "beni" e "documenti" non può impedire che certi beni siano trattati come documentazione difensiva quando ne emergono gli elementi di rilevanza processuale.

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