Cassazione Civile, Ordinanza n. 16168/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una banca nei confronti di un debitore fideiussore e della società da lui costituita, avente a oggetto il conferimento in natura di un immobile in una s.r.l. di nuova costituzione, seguito poi dalla cessione delle quote sociali alla moglie del conferente. La banca deduceva di essere creditrice del fideiussore in forza di decreti ingiuntivi emessi nel 2012 e sosteneva che il conferimento avesse sottratto o reso più incerta la garanzia patrimoniale, chiedendone l'inefficacia ex art. 2901 c.c.; in subordine chiedeva di accertarne la simulazione ex art. 1416 c.c. I convenuti resistevano contestando tutti i presupposti dell'azione, in particolare l'esistenza e consistenza del credito, l'eventus damni, la natura dispositiva del conferimento, l'interesse della banca alla domanda e il requisito soggettivo. In appello si è anche costituita la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto numerosi motivi: omessa pronuncia e nullità per motivazione apparente su varie questioni processuali e di merito; errore sul perimetro dell'oggetto della revocatoria e sull'incidenza del conferimento sulla società; carenze motivazionali e violazione delle regole sull'onere della prova in tema di interesse ad agire e eventus damni; omesso esame di fatti decisivi; e soprattutto violazione degli artt. 2901, 2697 e 2729 c.c. per la ritenuta sussistenza del requisito soggettivo, contestando che la corte territoriale avesse fatto ricorso a presunzioni non gravi, precise e concordanti e avesse impropriamente valorizzato il rapporto di coniugio e una presunzione iuris tantum di consilium fraudis.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi quindici motivi, ritenendo non fondati i vizi di omessa pronuncia, motivazione apparente, violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 360, n. 5 c.p.c., poiché molte censure miravano in realtà a un riesame del merito o erano formulate in modo inconciliabile tra loro. Ha invece accolto il tredicesimo e il quattordicesimo motivo, rilevando che la corte d'appello aveva erroneamente applicato le regole sulle presunzioni e sull'onere della prova in materia di azione revocatoria, confondendo la prova presuntiva della scientia damni con una pretesa presunzione iuris tantum del consilium fraudis, e valorizzando in modo inconferente il rapporto di coniugio e un generico dubbio sulla legittimità dell'operazione senza un corretto giudizio di gravità, precisione e concordanza degli indizi. Ha dichiarato assorbito il sedicesimo motivo relativo alle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La denuncia di omessa pronuncia è inammissibile quando la decisione di merito abbia comunque affrontato, anche implicitamente, la questione o quando la censura investa in realtà le ragioni della decisione e non la sua esistenza.
Il vizio di motivazione apparente ricorre solo nei casi estremi di mancanza grafica della motivazione, motivazione meramente apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile; non basta il semplice dissenso sulla sufficienza della motivazione.
Nell'azione revocatoria ordinaria, l'atto dispositivo successivo al sorgere del credito è revocabile se pregiudica anche solo rendendo più incerta o difficile la soddisfazione del credito; il requisito soggettivo richiede la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore e, per gli atti onerosi, anche del terzo.
La regola sull'onere della prova è violata solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; in revocatoria, il creditore deve provare l'eventus damni, mentre il debitore che intenda sottrarsi all'azione deve provare l'ampiezza del patrimonio residuo.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili solo se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; la loro valutazione è sindacabile per violazione di legge quando il giudice qualifichi come tali fatti che non hanno quei requisiti o quando li ritenga comunque sufficienti nonostante la loro inidoneità.
La domanda subordinata di simulazione era stata proposta in via alternativa rispetto alla revocatoria, ma non ha avuto rilievo decisivo nell'esito del giudizio di legittimità.
La violazione di legge è il veicolo corretto quando si censura l'erronea sussunzione di fatti sotto la norma sostanziale o l'erronea applicazione delle regole legali sulla prova e sulle presunzioni.
Il vizio di nullità per motivazione apparente o omessa pronuncia non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito, se la sentenza contiene una sia pur sintetica presa di posizione sulla questione.
L'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori o proporre una diversa lettura delle prove.
La revocatoria del conferimento in società non incide sulla nullità del contratto sociale né determina, di per sé, la nullità della società.
Era stata richiamata dai ricorrenti per contestare l'intervento della procedura di liquidazione del patrimonio, ma la censura sul punto è stata dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- In materia di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, il creditore deve provare il pregiudizio alle proprie ragioni, mentre il debitore che contesti la domanda deve dimostrare che il patrimonio residuo sia comunque capiente per soddisfare il credito.
- L'eventus damni non richiede che l'atto renda impossibile la soddisfazione del credito: è sufficiente che determini una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio idonea a rendere più incerta o difficoltosa l'esecuzione.
- La prova della scientia damni e, per gli atti onerosi, della consapevolezza del terzo può essere fornita per presunzioni, ma solo se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; non è corretta una presunzione generica fondata su elementi inconferenti o su un mero dubbio sulla legittimità dell'operazione.
- Il rapporto di coniugio tra le parti non può da solo sostituire il necessario giudizio presuntivo sulla consapevolezza del pregiudizio, specie quando l'atto contestato non sia un trasferimento diretto di beni tra coniugi ma un conferimento societario.
- La denuncia di omessa pronuncia è inammissibile se la sentenza contiene una statuizione implicita di rigetto o se la censura mira in realtà a contestare la soluzione di merito adottata dal giudice.
- Nel giudizio di cassazione, l'omesso esame di un fatto decisivo non può essere trasformato in una richiesta di rivalutazione complessiva delle prove o in una critica alla mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
- La revocatoria del conferimento di beni in società non comporta, di per sé, la nullità del contratto sociale né incide sulla distinzione tra patrimonio del socio e patrimonio sociale.
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