Cassazione Penale, Sentenza n. 46791/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello sostenendo (1) la violazione delle norme processuali che regolano l'intervento e la rappresentanza dell'imputato (art. 178, lett. c, c.p.p.), perché la richiesta di partecipazione personale all'udienza era stata trasmessa in tempo tramite PEC ma dichiarata inammissibile dal Presidente per mancata sottoscrizione digitale; tale esclusione avrebbe leso il diritto di difesa; inoltre si censura l'irregolarità della notifica/avviso alla Procura eseguita ad indirizzo incongruente; (2) vizio di motivazione nella ritenuta responsabilità, posto che l'impedimento alla partecipazione personale ha precluso la possibilità di rendere dichiarazioni spontanee e di acquisire documenti rilevanti provenienti da un procedimento parallelo a discarico.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che, in assenza di una specifica disposizione sanzionatoria, la mancata sottoscrizione digitale di una istanza trasmessa via PEC non determina automaticamente inammissibilità: l'art. 24 del d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176) prevede l'inammissibilità solo per talune impugnazioni e per gli altri "atti, documenti e istanze" richiede il deposito da PEC registrata ma non impone la sanzione dell'inammissibilità per la mancanza di firma digitale. La Corte ha richiamato orientamenti giurisprudenziali contrari al formalismo e ha ritenuto che la comunicazione PEC comprovava in modo certo la volontà dell'imputato di partecipare. Avendo l'esclusione dell'imputato inciso sul diritto di difesa, si è configurata una nullità generale di regime intermedio (art. 178, comma c, c.p.p.), tempestivamente dedotta, che ha inficiato la sentenza di appello. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte di appello di Lecce per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
d.l. 28/10/2020 n. 137, conv. L. 18/12/2020 n. 176, art. 24
commi 4, 6-bis, 6-sexies, 6-decies
La Corte interpreta che l'art. 24 sanziona con inammissibilità solo le impugnazioni specificamente elencate; per gli altri atti inviati via PEC la normativa richiede il deposito da indirizzo PEC registrato ma non prevede espressamente l'inammissibilità per mancanza di firma digitale
La mancata partecipazione dell'imputato, se idonea a ledere le garanzie difensive, integra una nullità generale di regime intermedio che può determinare l'annullamento del giudizio quando tempestivamente dedotta
Norma sostanziale del reato di evasione, contestato nel procedimento di merito (ricostruzione del fatto originario oggetto del giudizio)
Decreto Ministeriale 21/02/2011 n. 44, art. 7 (regolamento)
Richiamato in relazione al Registro generale degli indirizzi certificati: il deposito tramite PEC dall'indirizzo registrato garantisce il valore legale della trasmissione e la certezza della provenienza dell'atto
Massime di principio
- La trasmissione tramite PEC dall'indirizzo registrato dimostra la provenienza e la volontà dell'autore anche in assenza di firma digitale; l'assenza di una sanzione normativa espressa impedisce di dichiarare automaticamente inammissibile l'atto
- Le prescrizioni formali introdotte per l'emergenza Covid (firma digitale su atti inviati via PEC) devono essere interpretate restrittivamente: l'assenza della firma digitale non vale adesso a creare una causa automatica di inammissibilità o nullità, salvo diversa e chiara previsione di legge
- Se l'irregolarità formale ha effettivamente impedito l'esercizio del diritto di difesa (es. esclusione della partecipazione personale dell'imputato), la giurisprudenza qualifica la lesione come nullità di regime intermedio ex art. 178 c.p.p., capace di contaminare il giudizio e di determinare l'annullamento con rinvio
- I giudici devono evitare formalismi e valutare se il mezzo di comunicazione (PEC) garantisca in concreto certezza della provenienza e della volontà dell'autore; in caso affermativo, la violazione formale non dovrebbe pregiudicare i diritti sostanziali delle parti
- Le nullità che incidono sul diritto di difesa devono essere dedotte tempestivamente per poter produrre effetti: se correttamente eccepite, possono travolgere le pronunce successive e comportare il rinvio per nuovo giudizio
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