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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1789/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna per due motivi: (1) violazione dell'art. 168 cod. pen. e vizio di motivazione per il mancato annullamento della revoca della sospensione condizionale concessa con precedente sentenza, sostenendo che la Corte d'appello, rideterminando la pena al solo importo pecuniario, aveva eliminato la condizione (pena detentiva inflitta nei cinque anni) che aveva determinato la revoca; (2) violazione dell'art. 157 cod. pen. per non avere dichiarato estinto per prescrizione il delitto di lesioni personali contestato al capo D, deducendo che la pena pecuniaria e la mancata conferma della recidiva determinerebbero il decorso della prescrizione prima della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la revoca della sospensione condizionale si fondava sull'irrogazione di una pena detentiva; poiché la Corte d'appello ha poi inflitto la sola pena pecuniaria, avrebbe dovuto eliminare la revoca: la sentenza impugnata è annullata, senza rinvio, limitatamente alla revoca della sospensione condizionale. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: il calcolo del termine di prescrizione tenuto dalla Corte è corretto se si considerano i periodi di sospensione del termine; con l'aggiunta di tali sospensioni la prescrizione del reato in contestazione è maturata il 12/12/2018, cioè dopo la sentenza d'appello del 03/12/2018. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato commetta un delitto ... per cui venga inflitta una pena detentiva

    La revoca della sospensione condizionale è subordinata all'irrogazione effettiva di una pena detentiva per il delitto commesso entro i termini; se la pena viene poi rideterminata in misura non detentiva la causa di revoca non può più reggere e la revoca doveva essere eliminata.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma richiamata per il calcolo della prescrizione. Il termine di prescrizione va calcolato secondo le regole generali tenendo conto dei termini e delle eventuali sospensioni che interrompono o sospendono il decorso.

  • art. 161 cod. pen.

    Richiamato insieme all'art. 157 per determinare la durata del termine di prescrizione applicabile al reato (nel caso concreto anni 7 e mesi 6) e la corretta decorrenza.

  • d.lgs. n. 274/2000 art. 52

    La disciplina sulla recidiva può incidere sulla determinazione della pena; la Corte ha osservato che la mancata aumento della pena in Appello implica mancata conferma della recidiva ai fini dell'aumento, ma ciò non rende automaticamente irrilevanti le specifiche previsioni sul tipo di recidiva (es. comma 3) e non sostituisce il corretto computo della prescrizione che tiene conto delle sospensioni.

  • legge n.110/1975 art. 4

    Richiamata perché la contravvenzione prevista da tale norma è stata dichiarata estinta per prescrizione dalla Corte d'appello; ciò ha inciso sulla determinazione complessiva della pena ma non sul principio applicato per la revoca della sospensione condizionale.

  • SS.UU. Corte di Cassazione, sent. n. 6903/2016 (Aiello) e sent. n. 1/2000 (Tuzzolino)

    Giurisprudenza di principio sulla distinzione tra 'capi' e 'punti' della sentenza: le decisioni acquisiscono autorità di cosa giudicata sui singoli 'capi' e l'autonomia dei profili processuali relativi a ciascun capo impedisce che l'ammissibilità del ricorso su un capo possa estendersi agli altri capi per i quali il ricorso è inammissibile; ne consegue che la riforma relativa a un diverso capo (qui: la revoca della sospensione concessa per altra condanna) non incide sul decorso della prescrizione rispetto ai capi per i quali il ricorso è inammissibile.

Massime di principio

  • La revoca automatica della sospensione condizionale prevista dall'art. 168 cod. pen. esige l'irrogazione di una pena detentiva per il delitto commesso; se in grado di gravame successivo la pena viene ridotta a non detentiva, la revoca deve essere eliminata.
  • Il calcolo della prescrizione richiede di considerare non solo la durata prevista dagli artt. 157 e 161 cod. pen. ma anche i periodi di sospensione del termine; tali sospensioni possono far slittare la scadenza oltre la data della sentenza impugnata.
  • La mancata conferma della recidiva in Appello si verifica laddove non vi sia un aumento della pena per tale titolo; tuttavia l'effetto sulla prescrizione va valutato con attenzione secondo la normativa specifica sulla recidiva (D.Lgs. 274/2000) e il computo complessivo dei termini.
  • Quando il ricorso riguarda più 'capi' di imputazione, l'accoglimento o l'inammissibilità dei motivi va valutata capo per capo: l'ammissibilità su un capo non estende automaticamente gli effetti processuali (es. decorso della prescrizione) ai capi per i quali il ricorso è inammissibile.
  • In sede di impugnazione, se si ottiene la rideterminazione della pena su un capo diverso rispetto al capo che ha originato misure accessorie (es. revoca della sospensione concessa per altra condanna), il giudice di legittimità può annullare la pronuncia accessoria senza rinvio quando il vizio è limitato a quella parte.

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