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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24047/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'INPS contestava l'omessa iscrizione e il mancato versamento dei contributi alla Gestione separata per l'attività libero-professionale svolta nel 2009 da un'avvocata iscritta all'Albo ma non alla Cassa Forense (per mancato raggiungimento della soglia di reddito). Inoltre si discuteva della prescrizione dei crediti contributivi: la Corte d'appello aveva ritenuto decorso il termine quinquennale dalla scadenza ordinaria (16/06/2010) e quindi prescritta la pretesa INPS, nonché aveva escluso l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che gli avvocati che non conseguono una posizione previdenziale a favore (per es. non iscritti alla Cassa Forense o non titolari di contribuzioni che costituiscono prestazione previdenziale) sono comunque tenuti all'iscrizione alla Gestione separata per effetto del principio di universalizzazione della copertura. Sul punto della prescrizione, la Corte ha rilevato che il dies a quo è il termine per il pagamento dei contributi e che tale termine per i versamenti relativi al 2009 era stato differito al 6 luglio 2010 (D.P.C.M. 10.6.2010), quindi la richiesta INPS del 6.7.2015 non era tardiva. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per ulteriori esami e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • legge n. 335/1995, art. 2, commi 26-31

    La norma è interpretata in senso tale da imporre l'iscrizione alla Gestione separata quando l'iscritto a un albo non presenti contribuzione idonea a costituire una correlata prestazione previdenziale; l'unico versamento che esclude l'obbligo è quello che dia effettiva posizione previdenziale.

  • d.lgs. n. 241/1997, art. 18, comma 4

    Stabilisce che i versamenti dei contributi agli enti previdenziali seguono gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi; la Corte ne ricava il collegamento tra scadenza per il pagamento e decorrenza della prescrizione.

  • D.P.C.M. 10/06/2010, art. 1, comma 1, lett. a) e b)

    differimento dei termini di pagamento per i contribuenti indicati, con scadenza al 6 luglio 2010 o dal 7 luglio al 5 agosto 2010 (con maggiorazione)

    Ha natura regolamentare attuativa e proroga il termine di pagamento per specifiche categorie; tale differimento rileva ai fini della decorrenza della prescrizione e ha fatto decorrere la prescrizione dal 6/7/2010 anziché dal 16/6/2010.

  • r.d.l. n. 1827/1935, art. 55

    Prevede che i contributi obbligatori si prescrivono 'dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati'; la Corte lo usa per collegare la decorrenza della prescrizione alla scadenza del pagamento.

  • codice civile, art. 2935

    Rilevante ai fini della disciplina della prescrizione; la Corte lo richiama nei motivi relativi alla decorrenza del termine prescrizionale.

  • legge n. 247/2012, art. 21, comma 10

    Citata tra le norme rilevanti per la materia previdenziale degli avvocati; la sentenza valuta il quadro normativo di riferimento sull'obbligo contributivo.

  • d.l. n. 98/2011, art. 18 (commi 1 e 2) e successive modificazioni

    Richiamato in ordine all'interpretazione delle regole di iscrizione e di contribuzione; la Corte si riferisce alla lettura data dalla propria giurisprudenza e alla successiva verifica di costituzionalità.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 104/2022

    Ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 26, legge 335/1995 come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, confermando la legittimità dell'interpretazione che estende l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per chi resta privo di posizione previdenziale.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. nn. 30344/2017, 32167/2018, 10273/2021)

    La Corte richiama precedenti orientamenti che affermano l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per professionisti senza posizione previdenziale e che chiariscono che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento, tenendo conto dei differimenti previsti.

Massime di principio

  • L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste quando il professionista non possiede un'altra contribuzione idonea a costituire una correlata prestazione previdenziale; l'iscrizione non è esclusa dall'iscrizione all'albo se non sussiste una posizione previdenziale alternativa effettiva.
  • La prescrizione dei contributi alla Gestione separata decorre dalla scadenza per il pagamento dei contributi e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • I provvedimenti regolamentari (es. D.P.C.M.) che differiscono i termini di pagamento sono rilevanti ai fini della decorrenza della prescrizione e devono essere computati quando applicabili.
  • Per stabilire la data iniziale della prescrizione si considera l'elemento oggettivo (la scadenza dei termini di pagamento previsti per l'attività) e non la mera dichiarazione fiscale del contribuente.
  • In situazioni simili, verificare se esistono norme regolamentari che hanno prorogato termini di versamento per l'anno oggetto della pretesa, perché tali proroghe sospendono o posticipano l'inizio del quinquennio prescrizionale.
  • Quando l'INPS notifica richieste di pagamento vicine al termine dei cinque anni, occorre calcolare il dies a quo tenendo conto di eventuali proroghe normative; se la notifica è entro il termine prorogato, la pretesa non è prescritta.
  • La qualificazione della questione circa il dies a quo della prescrizione è quaestio iuris e può essere decisa dal giudice in base agli atti, senza necessità di approfonditi accertamenti istruttori.

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