Cassazione Civile, Sentenza n. 24048/2022 del 03/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso verteva sulla validità della notificazione del ricorso introduttivo: il Tribunale, in contumacia dell'INPS, aveva accolto la domanda di rivalutazione pensionistica ai sensi della legge n.257/1992 art.13 comma 8 e condannato l'INPS al pagamento delle somme. La Corte di appello di Napoli annullò la sentenza di primo grado ritenendo la notifica nulla perché effettuata presso l'Agenzia territoriale dell'INPS di Napoli e non presso la Direzione Provinciale, come previsto dall'art.44 comma 3 del D.L. n.326/2003. Il ricorrente contestava tale interpretazione affermando che il criterio di notifica dovesse seguire la vicinanza territoriale alla sua residenza (come indicato dalla circolare INPS n.84/2004) e che la notifica all'Agenzia di via Guantai Orsolona fosse dunque corretta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del sig. Arrà per motivi diversi da quelli prospettati dal ricorrente. Ha ritenuto che l'art.44 comma 3 del D.L. n.326/2003 (e la corrispondente disciplina dell'art.14 del D.L. n.669/1996 come modificato) si riferisca al processo esecutivo nei confronti delle pubbliche amministrazioni e agli atti di cognizione incidentali nel processo esecutivo (es. opposizioni esecutive), non al giudizio di cognizione ordinario sul diritto alla rivalutazione pensionistica. Fuori da quei casi speciali, la notificazione degli atti introduttivi segue le regole ordinarie del codice di procedura civile: per l'INPS la notifica alla sede legale (Roma) è valida ai sensi dell'art.145 c.p.c. Di conseguenza la sentenza della Corte d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli per il prosieguo (rinvio restitutorio). Il giudice designato deciderà anche sulle spese di cassazione.
Norme richiamate
D.L. n. 326 del 2003, art. 44, comma 3
gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati
La Corte ha interpretato la norma come riferibile principalmente al processo esecutivo nei confronti delle pubbliche amministrazioni e agli atti di cognizione incidentali connessi all'esecuzione (es. opposizioni), non come regola generale per ogni giudizio di cognizione ordinario contro l'ente
Art. 14 D.L. n. 669/1996 (come modificato)
Testo richiamato nella sentenza, in particolare il comma 1 e il comma 1-bis che impongono disposizioni in materia di esecuzione nei confronti di pubbliche amministrazioni e la notifica presso la struttura territoriale dell'ente
Collocata nel contesto dell'esecuzione forzata contro le amministrazioni; la disciplina contenuta in tale articolo è finalizzata all'organizzazione dell'esecuzione e alla rapidità di risposta degli uffici periferici e va interpretata come norma di natura esecutiva
Art. 145 cod. proc. civ.
Principio generale: la notificazione alla sede legale dell'ente è efficace per le notifiche degli atti introduttivi del giudizio di cognizione ordinario; norma applicabile all'INPS fuori dai casi speciali
Legge n. 257/1992, art. 13, comma 8
Norma sostanziale rispetto alla quale era proposta la domanda (rivalutazione pensionistica); indica l'oggetto della controversia ma non incide sul regime di notifica
D.L. n. 203/2005, art. 10 (comma 6)
Richiamata per distinguere i regimi speciali (es. giudizi in materia di invalidità civile, ciechi, sordomuti, handicap) in cui valgono regole particolari di notifica agli uffici periferici
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis
Norma processuale emergenziale che ha consentito alla Corte di decidere in camera di consiglio senza partecipazione orale quando le parti non richiedano udienza; citata nella parte procedurale della sentenza
Legge n. 183/2010, art. 44, comma 1 (introduzione comma i-ter)
Estensione normativa volta a estendere il regime di notifica anche ai pignoramenti mobiliari promossi nei confronti di enti previdenziali organizzati su base territoriale; conferma la natura prevalentemente esecutiva della disciplina
Massime di principio
- L'obbligo di notificare presso la 'struttura territoriale' previsto dall'art.44 comma 3 D.L. 326/2003 va inteso principalmente in relazione al processo esecutivo e agli atti connessi all'esecuzione (opposizioni esecutive), non come regola generale per ogni giudizio di cognizione contro un ente pubblico.
- Nei giudizi di cognizione ordinaria (es.: richiesta di rivalutazione pensionistica) valgono le regole ordinarie di notifica del codice di procedura civile; per gli enti la notifica alla sede legale è efficace ai sensi dell'art.145 c.p.c.
- Prima di impugnare un provvedimento per nullità di notifica occorre verificare la natura del procedimento (esecutivo vs cognizione ordinaria) e l'eventuale esistenza di regimi speciali (es. invalidità civile) che impongono modalità diverse.
- Per ridurre il rischio di nullità, è buona prassi controllare la normativa specifica applicabile al rapporto e, se possibile, notificare sia alla sede legale che all'ufficio territoriale competente quando la normativa o prassi amministrativa lo suggeriscono.
- In caso di dubbio, citare le norme rilevanti in modo preciso nel atto introduttivo e, se opportuno, allegare prova della conoscenza/contestualità del procedimento da parte dell'ufficio territoriale interessato (per es., comunicazioni amministrative), per argomentare la validità della notifica
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